Controlli e liti

La rottamazione fa i conti con i carichi sgravati dopo la vittoria in contenzioso

di Emilio de Santis

Un ostacolo imprevisto alla rottamazione è quello rappresentato dalla “sparizione” del carico in Equitalia per i contribuenti che risultano vittoriosi all’esito di sentenze che abbiano accolto i loro ricorsi. Infatti può accadere che un contribuente abbia presentato istanza di definizione agevolata nei termini di legge, in relazione a taluni carichi affidati a Equitalia e inerenti avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’agenzia delle Entrate, oggetto di ricorso in Ctp, e che successivamente alla presentazione della richiesta di rottamazione sia stata depositata la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, con la conseguenza che l’agenzia delle Entrate ha disposto d’ufficio lo sgravio delle somme, e l’ agente della riscossione, nell’elaborare la pratica, non ha rilevato la posizione debitoria del contribuente, in quanto dall’estratto di ruolo le somme da pagare risultano discaricate.

È del tutto evidente che il contribuente può accedere all’istituto della rottamazione. L’articolo 6, comma 2, del Dl 193/2016 che così recita «ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 21 aprile 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi». Al comma 13-bis viene previsto che «la definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato»

L’interesse alla rottamazione si radica nella valutazione di un possibile diverso pronunciamento nel grado successivo, nel caso d’impugnazione della sentenza da parte dell’agenzia delle Entrate. Cosa che, naturalmente, non è dato di sapere per le sentenze favorevoli al contribuente per le quali non siano già scaduti i termini per l’impugnazione da parte dell’amministrazione finanziaria.

Né, a quanto risulta, sono mancate rimostranze dei contribuenti che si sono visti recapitare la risposta (si veda la comunicazione ) con la quale l’istanza di rottamazione è respinta.

Cosa fare? Una soluzione potrebbe essere la proposizione di un ricorso alla Commissione tributaria, nel quale però si dovrebbe andare a rappresentare la kafkiana situazione per la quale si dovrebbe chiedere al giudice di “ordinare” all’agenzia delle Entrate di gravare nuovamente il ruolo “scaricato” per consentire a Equitalia di predisporre i dovuti conteggi e la ripartizione delle rate da trasmettere al contribuente, il quale poi successivamente predisporrà l’istanza da depositare per il giudizio in corso, richiedendone l’abbandono per cessata materia del contendere.

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