La rottamazione permette di scontare gli interessi di mora
Gli interessi non dovuti per effetto della domanda di definizione agevolata sono quelli di «mora», ossia quelli applicati da Equitalia a partire dalla notifica della cartella esattoriale (articolo 30 del Dpr 602 del 1973: «decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2 [sessanta giorni dalla notifica della cartella], sulle somme iscritte a ruolo, …, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora …»). Viceversa, gli interessi applicati dall'ente creditore (iscritti a ruolo e risultanti dalla cartella), non beneficiano di nessuna agevolazione.
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