Controlli e liti

La rottamazione-ter blocca anche il pignoramento in cui l’Agenzia è solo intervenuta

La risposta a interpello 263: il pagamento della prima rata determina l’estinzione di tutte le procedure esecutive, comprese quelle avviate da terzi

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di Luigi Lovecchio

Il pagamento della prima rata della rottamazione-ter determina l’estinzione di tutte le procedure esecutive, incluse quelle avviate da terzi nelle quali agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) è intervenuta. L’importante precisazione è contenuta nella risposta a interpello 263/2020 delle Entrate diffusa il 12 agosto.

Il soggetto richiedente ha subito una procedura di pignoramento immobiliare avviata da un istituto di credito, nella quale l’agente della riscossione ha assunto il ruolo di interventore. Il debitore ha chiesto la conversione in denaro della procedura esecutiva, concordando il versamento rateale della somma corrispondente. Detta conversione è stata accordata e il debitore ha sempre onorato i versamenti rateali. Con riferimento alle somme residue dovute all’Ader, non coperte dalla suddetta conversione, il debitore ha presentato istanza di rottamazione ter, provvedendo al versamento delle quote dovute.

L’agente della riscossione, dopo aver comunicato l’accettazione delle dichiarazioni di adesione del debitore, ha tuttavia da ultimo rifiutato di considerare estinto il proprio intervento nella procedura esecutiva, assumendo un ammontare del proprio credito maggiore rispetto a quello inizialmente conosciuto dall’istante.

Alla luce di quanto sopra, il richiedente ritiene che l’espropriazione immobiliare debba comunque ritenersi conclusa, a seguito del pagamento della prima rata della rottamazione-ter.

In forza dell’articolo 3, comma 10, del Dl 119/2018, in particolare, la sola presentazione dell’istanza di definizione agevolata comporta il blocco delle procedure esecutive in essere. Inoltre, in forza del successivo comma 13, lettera b), con il versamento della prima o unica rata si determina l’estinzione delle medesime procedure espropriative, con la sola eccezione di quelle per le quali si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

L’agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione proposta dal contribuente. Il documento di prassi richiama al riguardo la risposta a interpello 128/2020 con cui si è precisato che il versamento della prima rata produce effetti estintivi «relativamente a tutte le procedure esecutive», compresi i pignoramenti presso terzi. L’unica eccezione riguarda per l’appunto l’ipotesi in cui si sia tenuto il primo incanto della vendita all’asta con esito positivo ovvero sia stata disposta l’assegnazione dei beni con effetto satisfattivo immediato. Si tratta peraltro di una novità rispetto alle precedenti definizioni agevolate.

Nel caso esaminato, non si è verificata alcuna delle situazioni eccezionali. La conclusione delle Entrate è stata nel senso che, con riferimento ai crediti residui delle cartelle di pagamento interessate dalla espropriazione immobiliare, quest’ultima deve ritenersi senz’altro estinta. In linea generale, dunque, ed al di là della peculiarità del caso specifico, il principio di diritto affermato consiste nel riconoscimento della efficacia della definizione agevolata non solo con riguardo alle azioni esecutive promosse direttamente dall’Ader ma anche per quelle promosse da altri nelle quali questa è intervenuta.

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