Controlli e liti

La sanatoria cartelle è irrevocabile

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di Rosanna Acierno

Sono in attesa di giudizio e, nel frattempo, ho ricevuto una cartella di pagamento da Equitalia per le somme dovute in pendenza di giudizio di primo grado. Posso aderire alla sanatoria? E se sì, avrò diritto alla restituzione delle somme versate in caso di sentenza favorevole? È questa una delle domande più ricorrenti che i contribuenti si pongono sulla nuova rottamazione dei ruoli prevista dalla legge di stabilità per il 2014, come emerge dai quesiti arrivati al forum di Telefisco.
Il caso interessa ovviamente tutti coloro che hanno impugnato un avviso di accertamento davanti alla Ctp e non abbiano pagato la cartella di pagamento per le somme dovute in pendenza di giudizio.
A Telefisco Equitalia ha avuto modo di precisare che anche le somme dovute in pendenza di giudizio possono essere definite. Tuttavia, in caso di sentenza favorevole al contribuente, gli importi versati non saranno rimborsati, in quanto la definizione agevolata un atto irrevocabile. Quest'ultima precisazione rischia di far perdere molto appeal alla definizione soprattutto per coloro che ritengano di avere buone probabilità di vittoria in giudizio.
Qualche margine di incertezza riguarda la possibilità di aderire alla mini-sanatoria in base alla propria posizione debitoria. In sostanza, molti contribuenti che hanno ricevuto da pochi giorni una cartella da Equitalia o un avviso esecutivo non sanno se possono comunque aderire alla rottamazione.
Per individuare le cartelle e gli atti che potranno essere oggetto di rottamazione, è opportuno prendere visione (anche recandosi direttamente agli sportelli dell'agente della riscossione o tramite consultazione online) del proprio estratto di ruolo.
In base alla norma, infatti, possono essere oggetto di definizione agevolata i carichi inclusi nei ruoli consegnati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, emessi da uffici statali, agenzie fiscali (agenzia delle Entrate, agenzia del Demanio e agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Regioni, Province e Comuni.
Inoltre, la definizione potrà riguardare anche i carichi derivanti dagli accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013. Risultano, dunque, escluse, le somme iscritte a ruolo dopo questa data.
Un altro quesito posto dai partecipanti a Telefisco 2014 riguarda la possibilità di rottamare anche gli avvisi di addebito dell'Inps e le cartelle di pagamento relative a contributi assistenziali e previdenziali di competenza di altri istituti di assistenza e previdenza, come, ad esempio, l'Inail, che hanno affidato a Equitalia la riscossione.
Secondo quanto precisato da Equitalia, da ultimo con il comunicato stampa del 23 gennaio 2014, non rientrano nella sanatoria né i contributi Inps né i premi Inail.
Per questi, dunque, sarà necessario pagare anche gli interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo. Tuttavia, laddove il contribuente volesse mettersi in regola con il pagamento, sarà sempre possibile chiedere la dilazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni, interessi e aggio della riscossione, che sarà concessa automaticamente, senza la verifica dello stato di obiettiva e temporanea difficoltà, per importi fino a 50mila euro.
Infine, numerose richieste hanno riguardato anche le multe e i bolli auto. Rimangono, infatti, alcune incertezze sul risparmio che si otterrebbe aderendo alla definizione agevolata. Equitalia ha precisato che sono sanabili le entrate non erariali come le contravvenzioni stradali, limitatamente però agli interessi di mora. Pertanto, volendo sanare il mancato pagamento di alcune multe per le quali sono state notificate le cartelle di pagamento, occorrerà versare l'importo indicato a titolo di multa per la violazione commessa e la maggiorazione del 10% applicata dal Comune stesso. Non saranno, invece, dovuti gli interessi di mora applicati dall'agente della riscossione, se il contribuente non ha pagato quanto contestato entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella. In caso di dubbi, tuttavia, è sempre opportuno chiedere chiarimenti e assistenza direttamente all'agente della riscossione.

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