Adempimenti

La sanzione del 30% in caso di visto infedele si applica al 730, ma non al superbonus

Le verifiche richieste al professionista sono sempre di natura formale, ma differiscono per schemi di controllo e “peso” delle violazioni

di Giorgio Gavelli e Lorenzo Pegorin

Il visto di conformità è una forma di attestazione tributaria che il legislatore sta utilizzando in forma sempre più ampia. Attualmente, oltre a quello richiesto sul modello 730, possiamo annoverare il visto richiesto per compensare in forma orizzontale i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali di importo superiore a 5mila euro e quello necessario per esercitare l’opzione (prevista dal comma 11 dell’articolo 119 del Dl 34/2020) per trasformare la detrazione superbonus in un credito d’imposta tramite le due modalità della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Ma quali sono le analogie e le differenze principali tra queste attestazioni? Si tratta sempre di un visto leggero, e quindi di un insieme di verifiche di natura prettamente formale, basate sui documenti sottostanti presentati dal contribuente interessato.

In entrambi i casi la norma di riferimento è l’articolo 35 del Dlgs 241/1997 e i soggetti abilitati al rilascio sono i medesimi. Tuttavia, mentre nei primi due casi il visto viene rilasciato sul modello dichiarativo, il visto introdotto per il superbonus si perfeziona extra dichiarazione, con indicazione nella comunicazione da inviare alle Entrate in base al provvedimento direttoriale dell’8 agosto 2020. Ciò ha conseguenze importanti sulle responsabilità del soggetto attestatore e sulle sanzioni in caso di visto infedele.

L’articolo 39 del Dlgs 241/1997 prevede in tale ipotesi le seguenti conseguenze:

1. una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, che non è oggetto della maggiorazione prevista dall’articolo 7, comma 3, Dlgs 472/1997;

2. in caso in cui il visto infedele sia relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’articolo 13 del Dm 164/1999 (modello 730), non si applica la sanzione di cui al punto precedente, ma all’infedeltà del visto è collegato il pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Questa sanzione, a nostro avviso, non si applica nel caso del visto apposto sulla comunicazione superbonus, anche se la guida al visto di conformità recentemente aggiornata dall’Agenzia non lo dice espressamente. Ciò perché il legislatore ha riferito questa sanzione direttamente solo al visto rilasciato sul modello 730. Si applicano, invece, in tutti i casi e per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Dlgs 472/1997 (compreso il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13), ed eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-bis Dpr 600/73, e in caso di controllo «formale» ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, a condizione che non trovi applicazione l’articolo 12-bis del Dpr 602/1973 (mancata iscrizione a ruolo per crediti di modesta entità – attualmente di importo non superiore a 30 euro);

3. in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei soggetti interessati la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. Se esse sono commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della citata sanzione. La definizione agevolata delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/1997, non impedisce l’applicazione della sospensione, dell’inibizione e della revoca;

4. l’agenzia delle Entrate provvede a trasmettere al competente Consiglio provinciale dell’Ordine i nominativi degli iscritti colpevoli delle violazioni contestate ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza.

L’assenza dei requisiti in caso di superbonus
Con riferimento al «visto leggero» richiesto dalla “circolazione” del superbonus, nel caso di mancata sussistenza anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta l’agenzia delle Entrate provvede nei confronti del solo contribuente beneficiario (e mai nei confronti degli acquirenti successivi) al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi (ai sensi dell’articolo 20 del Dpr 602/1973) e delle sanzioni (articolo 13 del Dlgs 471/1997).

Anche perché va detto che in tema di superbonus 110% il visto di conformità richiesto ha solo la funzione di consentire il via libera alla circolazione del credito sulla di cui esistenza, invece, si deve esprimere il professionista (tecnico) attestatore.

Ne consegue che il controllo richiesto in capo al soggetto che appone il visto ha, a maggior ragione in questo caso, solo natura meramente formale (cartolare), essendo esso diretto a verificare perlopiù l’esistenza (e non il merito) di una serie di documenti e attestazioni da altri redatti che certificano l’esistenza di tutti i presupposti che fanno sorgere il bonus.

L’ambito dei controlli
Per quanto concerne l’ambito di estensione dei controlli, è evidente che esso si differenzia notevolmente a seconda dei casi:

• per il modello 730, il rilascio del visto (in base all’articolo 2 del Dm 164/1999) implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto;

• per il via libera alla compensazione orizzontale del credito superiore a 5mila euro, il rilascio dell’attestazione si basa sui controlli indicati nella circolare 28/E/2014 e relative check list allegati;

• infine, per il visto collegato al superbonus, l’Agenzia fa riferimento a quanto contenuto nella circolare 30/E/2020 (con i relativi schemi di controllo), anche se indicazioni assai utili possono essere rintracciate nelle check list diffuse dal Cndcec con il documento aggiornato lo scorso 19 aprile.

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