La scelta del regime semplificato nel 2017 non preclude l’accesso al forfait
Il professionista che nel 2017 (o nel 2018) ha scelto il regime semplificato (o quello ordinario) può, in presenza di tutti i requisiti di legge, divenire forfettario nel 2019, ma solo perché il regime è stato notevolmente modificato dalla Legge di bilancio 2019. Altrimenti, qualora non si sfruttasse questa occasione, il passaggio è normalmente possibile solo al termine del primo triennio di opzione, ai sensi dell’articolo 1 del Dpr 442/1997. È questa, in sintesi, la risposta resa dall’Agenzia con la risposta a interpello 107/2019 ( clicca qui per consultarla ), in cui si richiama (ma solo per sottolinearne la parziale inapplicabilità) quanto già chiarito con la Risoluzione n. 64/E/2018. In tale ultimo documento di prassi era stato affrontato il caso di un contribuente in regime d’impresa che aveva “rifiutato” il regime forfettario optando per restare in contabilità semplificata (ai sensi dell’articolo 66 del Tuir) effettuando anche l’opzione per la tenuta della contabilità con il regime del «registrato Iva» (articolo 18, comma 5, del Dpr 633/72). Secondo le Entrate ciò non impediva al contribuente di entrare nel forfait nel 2018, poiché, come anche sottolineato dalla recente circolare 9/E/2019 si tratta di due regimi naturali. Tuttavia, nel caso di specie, si tratta di un professionista e non di una impresa.
L’Agenzia dimostra di considerare il passaggio tra il regime del professionista e quello forfettario come una vera e propria opzione e non come un passaggio tra regimi naturali. Tanto è vero che la risposta non è “la porta è sempre aperta” ma “la porta” si è aperta solo per il 2019 per effetto dei mutamenti operati al regime. La risposta lascia qualche perplessità. In effetti, per un professionista il regime di contabilità semplificata è un regime naturale (l’ordinaria va scelta per opzione) così come, avendone i requisiti, è sicuramente un regime naturale anche il forfettario. Per cui, continuando nella similitudine, a nostro avviso “la porta” di passaggio tra l’uno e l’altro regime dovrebbe sempre essere aperta indipendentemente dal triennio.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 107/2019
Il 770 semplificato ai tempi supplementari. In attesa di superare l’ostacolo sul visto per i crediti elevati
di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware