La scissione non è elusiva se non sposta meramente la tassazione
La realizzazione di una scissione parziale asimmetrica non proporzionale, finalizzata ad attribuire alcuni immobili a una beneficiaria di cui fanno parte solo i soci della scissa che non vogliono usufruire dell'assegnazione agevolata, non è elusiva.
Nel mese di luglio l'agenzia delle Entrate ha emanato tutta una serie di risoluzioni attraverso le quali, con riferimento alla norma che permette di assegnare o cedere, in modo agevolato, determinati beni immobili e mobili registrati ai soci, ha analizzato l'abusività o meno di alcune operazioni.
Con la risoluzione n. 98/E del 26 luglio scorso, l'Agenzia valuta l'operazione consistente nella realizzazione di una scissione parziale asimmetrica non proporzionale al fine di attribuire, come si è detto, alcuni immobili a una beneficiaria di cui saranno soci solamente i soci della scissa che, a causa dell'elevato costo dell'assegnazione agevolata, non vogliono usufruire dell'istituto. Nella società scissa, invece, rimangono gli immobili e i soci che intendono utilizzare l'istituto dell'assegnazione agevolata.
In altre parole, la scissione serve per separare i soci, e i rispettivi beni immobili, che vogliono usufruire della norma agevolativa in commento, dai soci che, invece, non vogliono usufruire di tale norma. La beneficiaria continuerà nell'attività di locazione degli immobili che a essa vengono attribuiti, in fase di scissione, mantenendo le medesime condizioni prima esistenti in capo alla scissa.
L'agenzia delle Entrate, analizzati i presupposti stabiliti dall'art. 10-bis della legge 212/2000, che tratta dell'abuso di diritto, arriva alla conclusione che non si tratta di operazione elusiva. Al fine di verificare l'abuso di diritto, l'amministrazione finanziaria, infatti, deve dimostrare il congiunto verificarsi dei tre presupposti costitutivi prescritti dalla norma stessa: la realizzazione di un vantaggio fiscale «indebito», l'assenza di «sostanza economica» e l'essenzialità del conseguimento di un «vantaggio fiscale».
L'assenza anche di uno solo dei tre presupposti costitutivi indicati determina un giudizio di assenza di abusività. Anche in presenza, però, dei tre presupposti non possono essere considerate abusive quelle operazioni che risultano essere giustificate «da valide ragioni extrafiscali non marginali».
Alla luce di ciò, attraverso la risoluzione n. 98/E, l'agenzia delle Entrate arriva alla conclusione che, nella fattispecie esaminata e da un punto di vista delle imposte dirette, la separazione dell'attività della scissa da quella della beneficiaria, sulla base della volontà dichiarata dai soci, non è abusiva non apparendo preordinata al trasferimento a terzi delle quote né della società scissa né della beneficiaria, ma essendo dettata solo dall'esigenza di concedere la possibilità di assegnare gli immobili societari ad alcuni soci, ossia quelli che restano nella scissa, atteso che i due soci a cui vengono attribuite le quote della beneficiaria si sono dichiarati contrari all'assegnazione stessa.
Ove, al contrario, l'operazione di scissione rappresentasse, per esempio, la prima fase di un «più complesso disegno unitario» volto solo alla creazione di una società «contenitore» per esempio di immobili, con la conseguente e successiva cessione delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche, finalizzate solo a spostare la tassazione dai beni di primo grado, ossia gli immobili, ai beni di secondo grado, ossia ai titoli partecipativi, l'operazione potrebbe rientrare benissimo tra quelle elusive stante il più mite regime impositivo in fase di cessione dei titoli partecipativi.
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