Controlli e liti

La segnalazione va fatta prima di operare

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di Ranieri Razzante

Segnalazioni di operazioni sospette (sos) prima di compiere l’operazione. C’è il blocco dell’operatività per le banche ed i soggetti obbligati ? Lo stabilirà la Banca d’Italia insieme alla Uif, ma l’ombra nel frattempo resta.

L’articolo 35 del nuovo decreto antiriciclaggio, il 90/2017, al comma 1, è molto chiaro invece. Nella formulazione precedente, l’articolo 41 del Dlgs 231/2007 prevedeva un «ove possibile» come premessa al suddetto obbligo, poiché è evidente che una sos non può essere inoltrata prima di eseguire un’operazione ritenuta sospetta, se non in pochissimi casi, cioè quando si abbiano elementi – direi gravi e concordanti, un po’ come le presunzioni di legge – che si stia per dar corso ad una operazione di riciclaggio.

Il Mef cioè ha ritenuto di eliminare le parole “ove possibile” prima previste, facendo diventare l’eccezione (ossia la previa segnalazione) regola del sistema futuro.

Una svista pericolosa, da correggere appena possibile, poiché – visto che l’omessa sos è sanzionata pesantemente, ma soprattutto in via reputazionale – ciò potrebbe indurre a quel “panico da segnalazione” che faticosamente si era riusciti ad allontanare non approvando, nel passaggio parlamentare del decreto 90/2017, l’introduzione della “segnalazione tardiva”. Era quella da farsi entro 30 giorni dall’operazione sospetta, pena una sanzione pari alla sos eventualmente omessa.

Tornando al presente, il comma 2 dello stesso articolo 35 seguita nell’errore, laddove afferma che in presenza degli elementi di sospetto indicati al comma 1 (oggettivi e soggettivi), «i soggetti obbligati non compiono l’operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta».

Ciò quasi fosse possibile immaginare un’operazione (su un rapporto bancario piuttosto che a fronte di una consulenza, magari già intrapresi) che ha una tale evidenza di illiceità dal poter essere respinta (lo dice già l’articolo 42 sull’obbligo di astensione, ma è altra cosa). E poi, si richiederebbe la probatio diabolica (il cliente vorrebbe sapere perché non viene compiuta l’operazione, che ha in se’ un carattere di contestualità rispetto alla richiesta, salvo che non sia ad esecuzione differita), dato che non gli si può dire – ovviamente - che essa è sotto segnalazione.

Si potrebbe pensare all’accredito di un bonifico (in effetti si può non dargli valuta per il beneficiario se si sospetta sia di provenienza illecita), al quale si dia poi un accredito “differito” dopo l’effettuazione di una sos.

Si potrebbe ancora aggiungere che una “operatività” sospetta può essere studiata nel suo complesso e poi analizzata con il fumus del sospetto; ma la norma parla di “operazione”, per cui inequivocabilmente si rivolge alla singola movimentazione, trasferimento, in entrata o uscita da un rapporto continuativo, come definiti dalla legge stessa, all’articolo 1.

Una bella gatta da pelare per l’Uif, che ha già ricevuto nel 2016 oltre 100.000 sos, e almeno altrettante se non di più saranno a bilancio quest’anno. Bisognerebbe spiegare al legislatore che: non esistono – per i soggetti obbligati – operazioni “sospette” in se’, bensì soltanto “anomale”, cioè connotate da “stranezze” comportamentali ed esecutive di chi le ordina; arrivare a stabilire una anomalia è già difficile in sé, poiché essa non può basarsi che sull’esame di una serie di operazioni, rarissimamente su una sola di queste; non sarebbe nella logica riciclatoria, che è per definizione fatta di frazionamenti proprio a titolo elusivo dei controlli; non è possibile bloccare un conto se non quando è l’autorità giudiziaria a farlo, a seguito di notizie criminis della polizia giudiziaria, e semmai anche a seguito di una sos.

Tanta confusione, in questo decreto, che dobbiamo augurarci sempre più venga dissipata dalle Autorità di vigilanza.

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