Controlli e liti

La sentenza basata su una supposizione errata cade con la revocazione

di Roberto Bianchi

Il ricorso per Cassazione, presentato in opposizione a una sentenza di appello che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, attraverso il quale si intende censurare una pronuncia di secondo grado in quanto erroneamente fondata su una supposizione di un fatto in realtà insussistente, è inammissibile, essendo un errore di tal fatta denunciabile attraverso lo strumento della revocazione ai sensi dell’articolo 95, n. 4 del codice di procedura civile. A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione attraverso l’ordinanza n. 6464/2018 depositata in cancelleria il 15 marzo 2018.

Attraverso un ricorso presentato alla Suprema Corte di cassazione e affidato a un unico motivo illustrato mediante una specifica memoria, avverso al quale né l’agente della riscossione né l’amministrazione finanziaria hanno depositato atti difensivi, il ricorrente ha impugnato una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, in sede di giudizio di revocazione.

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente ha dedotto il vizio della violazione di legge e, in particolare, dell’articolo 64 del Dlgs n. 546 del 1992 e dell’articolo 395 Cpc comma 1, n. 4) in quanto i giudici d’appello hanno erroneamente ritenuto di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti del ricorrente, sulla base di uno sgravio d’imposta effettuato nei confronti di un coobligato nel medesimo debito tributario.

A giudizio del collegio di legittimità il motivo non è risultato meritevole di accoglimento in quanto, secondo un precedente giurisprudenziale della stessa Corte suprema «Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di appello dichiarativa della cessazione della materia del contendere, con il quale si censuri tale pronuncia in quanto erroneamente fondata sulla supposizione di un fatto in realtà insussistente, è inammissibile, essendo un tale errore denunciabile con lo strumento della revocazione ai sensi dell’articolo 395 Cpc, n. 4» (Cassazione sentenza n. 5940 del 1992).

Nel caso di specie, il giudice d’appello in fase di revocazione, ha ritenuto di rigettare l’istanza sul presupposto che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non potesse essere oggetto di revocazione mancandone i relativi presupposti mentre, dall’orientamento della Suprema Corte si può evincere, al contrario, che la materia del giudizio debba soggiacere a una diversa natura di controllo giudiziale, in particolare, quello revocatorio e, di conseguenza, il ricorso per revocazione risultava essere perfettamente ammissibile.

Il collegio di legittimità ha pertanto cassato la sentenza della Commissione tributaria del Lazio e rinviato la causa alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, affinchè, alla luce dei postulati richiamati, venga riesaminata la controversia nel merito.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©