La sentenza sulla proprietà dei terreni fa scattare l’obbligo dell’Imu
L’imposta dovrebbe essere dovuta dalla data in cui la sentenza afferma che l’interessato è divenuto proprietario
Nel caso prospettato dal lettore, il principio informatore della materia è quello secondo cui al momento dello stabile congiungimento (tale da formare un tutt’uno) tra il terreno eroso dall’acqua e l’altro terreno non appartenente al Demanio dello Stato si realizza automaticamente, ipso iure (e senza necessità di provvedimento formale di sdemanializzazione), l’acquisto della proprietà del primo in capo al proprietario del secondo (confronta, Cassazione 98/5858; 94/9376; 91/10607). La sentenza - dichiarativa -, che accerta l’avvenuto acquisto a titolo originario della proprietà in capo al proprietario frontista, prescinde totalmente dall’esistenza di atti, formali o taciti, limitandosi a verificare la sussistenza dei presupposti legali della fattispecie acquisitiva, consistenti nella contiguità tra il fondo e l’incremento e nella formazione di quest’ultimo per cause naturali (escluso, dunque, l’intervento dell’uomo). Ai fini della trascrizione della sentenza, poi, i fondi incrementati devono essere correttamente individuati catastalmente.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l’Imu dovrebbe essere dovuta a far tempo dalla data in cui la sentenza afferma che il lettore è divenuto proprietario, e non quindi dalla data della sentenza, o della sua trascrizione.
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