L'esperto rispondeAdempimenti

La società che affitta l’immobile a un privato emette la fattura elettronica solo su richiesta

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di Giorgio Congente

La domanda

Una società affitta un appartamento ad un privato.
Posto quanto stabilito dagli articoli 10, n. 8 e 22, comma 1, n. 6 del Dpr 633/1972, si chiede conferma che per la locazione non è obbligatoria l’emissione della fattura (elettronica) nel caso in cui l’inquilino non la richieda.
In tal caso è necessario il rilascio di una quietanza o può essere sufficiente la documentazione dell’avvenuto pagamento dei canoni (ad esempio, attraverso la tracciabilità bancaria dei pagamenti)?
M.D. – Vicenza

Si conferma che, nel caso prospettato dal lettore, non è obbligatoria l’emissione della fattura (elettronica), salvo che l’inquilino non la richieda espressamente. Le locazioni esenti da Iva sono esonerate dall’obbligo di certificazione a norma del combinato disposto dell’articolo 22, comma 1, numero 6 del Dpr 633/1972 e dell’articolo 2, lettera n del Dpr 633/1972. Sotto il profilo fiscale, è sufficiente la documentazione bancaria che attesta l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione. Si consideri che l’ammontare di quanto pagato dovrebbe trovare corrispondenza con il corrispettivo determinato nel contratto di locazione, che deve essere registrato. Nei rapporti tra le parti la quietanza deve essere rilasciata solo su richiesta e a spese dell’inquilino (articolo 1199 del Codice civile).

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