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La società che ristruttura l’edificio accede a sismabonus e bonus facciate

Le agevolazioni per lavori applicabili sono applicabili alle persone giuridiche

ADOBESTOCK

di Marco Zandonà

La domanda

La società che amministro sta per acquistare una porzione di un edificio da ristrutturare integralmente (sismica, impianti, lavori edili generali, facciate, riqualificazione energetica) e riconvertire in attività recettizia del tipo B&B professionale gestito dalla medesima srl. Vorrei sapere se e quali bonus sono applicabili all'intervento di cui sopra considerato che si tratta di persona giuridica (Srl) e non di persona fisica e che i beni saranno qualificati come beni strumentali.
R. D. – Cosenza

Trattandosi di un immobile strumentale posseduto da una società, per poi essere locato per attività di B&B professionale, l’ecobonus non è applicabile, mentre il sismabonus potrebbe essere applicabile. Si rende applicabile, invece, il bonus facciate. Per i titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, società di persone o di capitali), la detrazione del 65%-50% per interventi di risparmio energetico spetta solo se gli interventi di riqualificazione energetica sono eseguiti su fabbricati strumentali (per natura o destinazione) utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale (articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di Bilancio per il 2020; si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it). Sono pertanto esclusi gli immobili locati a terzi (risoluzione n. 340/E del 1° agosto 2008) e gli altri immobili posseduti dalle imprese o società. In merito, si segnala, tuttavia, che la Cassazione ammette l'ecobonus per un intervento di riqualificazione energetica eseguito da una società di gestione immobiliare su un edificio concesso in locazione.

Questo l’importante principio sancito dalla Suprema Corte nella sentenza 23 luglio 2019 n. 19815, con riferimento ad un giudizio riguardante l’applicabilità della detrazione del 55% (oggi 65%) per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, nell’ipotesi di un intervento eseguito da una società su un immobile concesso in locazione. In sostanza, secondo la Cassazione, l’intera disciplina agevolativa non contiene alcuna limitazione, «né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus a “persone fisiche”, “non titolari di reddito d'impresa”, titolari di “reddito d'impresa”, incluse ovviamente le società), alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta». Si auspica, pertanto, un cambio di orientamento dell’agenzia delle Entrate, lo stesso criterio dovrebbe valere per il sismabonus (detrazione sino all’85% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione sismica (articolo 1, comma 2, lettera c, n. 2 e n. 3 della 11 dicembre 2016, n.232, di bilancio 2017, articolo 16 decreto legge 63/2013, convertito in legge n. 90/2013, guida al sismabonus su www.agenziaentrate.it), anche se per le società non immobiliari la detrazione comunque si rende applicabile (risoluzione 22/E del 12 marzo 2018). Per il bonus facciate (detrazione del 90% delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate esterne da recuperare in sede di dichiarazione dei redditi in 10 anni, articolo 1, commi 219-224 legge 27 dicembre 2019, n. 160) la circolare 2/E del 2020 ha espressamente riconosciuto tra i beneficiari della detrazione anche le società semplici, le associazioni tra professionisti, le società di persone e le società di capitali che devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento (abitativo o non) in base ad un titolo idoneo , al momento dell'avvio dei lavori (risultante dai titoli urbanistici abilitativi) o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

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