La società estinta non cancella le pretese del fisco verso i soci
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È questo, in sintesi, il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza 15035 depositata ieri, che pare confermare il nuovo orientamento emerso solo da qualche mese ed in contrasto con le consolidate passate posizioni giurisprudenziali.
La questione attiene la legittimazione per il socio, una volta estinta la società, di succedere nella prosecuzione del giudizio in cui era parte la società estinta. A norma dell’articolo 2495 Codice civile, dopo la cancellazione della società i creditori non soddisfatti possono rivalersi nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al
La successiva giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto, in buona sostanza, che l’assenza di attivo di liquidazione comportasse anche la mancanza di legittimazione processuale attiva e passiva in capo ai soci e quindi, sotto il profilo tributario, l’inammissibilità di proporre ricorsi o proseguirli per la società e di ricevere contestazioni dal fisco per inadempimenti della società stessa (Cassazione 23916/2016, 13259/2015, 2444/2017).
Secondo, invece, la pronuncia di ieri, che conferma un recente isolato orientamento (Cassazione 9094/2017, si veda Il Sole 24 Ore dell’8 aprile 2017), dalle sentenze delle Sezioni Unite in realtà discende che i soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori, già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione, indipendentemente da un qualche riparto in base al bilancio di liquidazione. Quest’ultimo, quindi, costituisce il fondamento sostanziale e il limite della responsabilità dei soci successori ma non rappresenta il presupposto dell’assunzione della legittimazione processuale. Ciò, sia in senso attivo, perché, come nella vicenda esaminata dalla Cassazione, il socio potrebbe avere interesse a proseguire nel contenzioso avviato dalla società estinta, sia in senso passivo, perché il fisco potrebbe essere interessato a vedersi riconoscere un credito nei confronti dei soci ove siano percepite somme per sopravvenute ragioni non risultanti dal bilancio.
Cassazione, V sezione civile, sentenza 15035 del 16 giugno 2017