Controlli e liti

La società estinta non può far ricorso

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di Antonio Iorio

È inammissibile il ricorso proposto da una società di persone estinta avverso una cartella di pagamento perché la sua cancellazione dal registro delle imprese determina la cessazione della sua capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

A confermare questo principio è la Corte di cassazione con la sentenza n. 13136 depositata ieri

Una Snc ricorreva avverso una cartella di pagamento nonostante fosse cessata precedentemente rilevando una serie di difetti formali e sostanziali. La Ctp dichiarava inammissibile il ricorso della società in quanto estinta, mentre la Ctr riformava tale decisione pur confermando nel merito la legittimità della pretesa erariale.

La decisione era impugnata in cassazione e l'agenzia delle Entrate proponeva ricorso incidentale ritenendo comunque errata la statuizione del giudice di secondo grado nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile il ricorso.

La Suprema corte ha accolto il ricorso incidentale dell'Ufficio.

Secondo i giudici di legittimità la cancellazione di una società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e quindi la cessazione della sua capacità processuale il cui difetto originario (il ricorso introduttivo era stato proposto in primo grado dalla sola Snc) è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per Cassazione.

La pronuncia ricorda poi che secondo le Sezioni unite (n.6070/2013) la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società stessa indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo.

L'accertamento del difetto di legittimazione, per giurisprudenza costante, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione comporta (a norma dell'articolo 382 del Codice di procedura civile) l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per Cassazione. Se con l'estinzione non viene meno ogni rapporto giuridico facente capo alla società cessata, si determina poi un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci. Questi ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, durante la vita della società, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 13136 del 25 maggio 2018

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