L'esperto rispondeAdempimenti

La società immobiliare può separare due attività con lo stesso codice Ateco

immagine non disponibile

di Albino Leonardi

La domanda

Una società immobiliare di gestione svolge attività di locazione immobiliare di beni propri codice ateco 68.20.01. Avendo in corso contratti di locazione esente Iva in quanto riferiti ad unità abitative per definizione (A/2 - A/4 - C/2 pertinenza) e contratti di locazione di beni strumentali per natura (D/4) soggetti ad Iva, nell’anno 2012 ha optato per la tenuta della contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 comma 3 del Dpr 633/1972. Si chiede se la società ha operato correttamente.

Il comportamento del lettore è corretto. In base all'articolo 36 del Dpr 633 del 1972, infatti, i soggetti che svolgono contemporaneamente più attività economiche rilevanti agli effetti Iva, in genere devono applicare l'Iva in modo unitario e cumulativo. Tale regola ha due ipotesi di deroga, una contraddistinta dall'obbligatorietà della separazione (non prevista nel caso descritto dal lettore), l'altra dalla facoltatività della stessa. Nel settore immobiliare, è ammessa l'opzione per la separazione delle attività - anche in presenza di un unico codice Ateco – quando si effettuano in via non occasionale locazioni di fabbricati a destinazione abitativa e fabbricati strumentali, ovvero quando si effettuano cessioni immobiliari contraddistinti dalla medesima suddivisione (circolare 22/E del 28 giugno 2013).

Invia un quesito all’Esperto risponde

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©