La società immobiliare può separare due attività con lo stesso codice Ateco
Il comportamento del lettore è corretto. In base all'articolo 36 del Dpr 633 del 1972, infatti, i soggetti che svolgono contemporaneamente più attività economiche rilevanti agli effetti Iva, in genere devono applicare l'Iva in modo unitario e cumulativo. Tale regola ha due ipotesi di deroga, una contraddistinta dall'obbligatorietà della separazione (non prevista nel caso descritto dal lettore), l'altra dalla facoltatività della stessa. Nel settore immobiliare, è ammessa l'opzione per la separazione delle attività - anche in presenza di un unico codice Ateco – quando si effettuano in via non occasionale locazioni di fabbricati a destinazione abitativa e fabbricati strumentali, ovvero quando si effettuano cessioni immobiliari contraddistinti dalla medesima suddivisione (circolare 22/E del 28 giugno 2013).
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