L'esperto rispondeAdempimenti

La società inattiva versa fino alla cancellazione

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di Massimo Ianni

La domanda

Sono socio in due Snc (società in nome collettivo) non attive da anni, ma ancora in essere. Sono obbligato a pagare la tassa d'iscrizione alla Camera di commercio? Come posso sospendere questa tassa fino alla cessazione dell'attività con atto notarile?

Il diritto annuale dovuto alla Camera di commercio rappresenta, anche secondo un orientamento giurisprudenziale, un corrispettivo dovuto dall'impresa per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese (istituito con il Dpr 581/1995 ex articolo 2188 del Codice civile). In ragione di ciò, il diritto annuale è dovuto, indipendentemente dall'effettivo svolgimento dell'attività, da tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, fino alla cancellazione, e non sembra possibile fruire di alcuna sospensione.
Di seguito alcuni dei casi maggiormente ricorrenti di esclusione dal pagamento del diritto annuale:
1) imprese in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento;
2) imprese individuali che cessano l'attività, per l'anno successivo a quello di cessazione dell'attività, sempre se la domanda di cancellazione è stata presentata entro il 30 gennaio;
3) società in liquidazione, a decorrere dall'anno successivo a quello di approvazione del bilancio finale di liquidazione;
4) le start–up innovative.
A conferma del fatto che l'inattività non determina di per sé il venir meno dell'obbligo di corrispondere il diritto annuale, si cita la circolare 3665/C del ministero dello Sviluppo economico del 27 gennaio 2014, con la quale viene diramata la raccomandazione, a tutte le Camere di commercio, di procedere a un'accorta valutazione economica della recuperabilità dei diritti annuali prima di cancellare dal Registro delle imprese delle società inattive, secondo la procedura stabilita dal Dpr 207/2004 (cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone inattive). Tale raccomandazione conferma implicitamente che il diritto annuale è dovuto anche da soggetti inattivi (o anche in liquidazione volontaria, ma non ancora sciolti) fino ad avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese.

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