La società inattiva versa fino alla cancellazione
Il diritto annuale dovuto alla Camera di commercio rappresenta, anche secondo un orientamento giurisprudenziale, un corrispettivo dovuto dall'impresa per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese (istituito con il Dpr 581/1995 ex articolo 2188 del Codice civile). In ragione di ciò, il diritto annuale è dovuto, indipendentemente dall'effettivo svolgimento dell'attività, da tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, fino alla cancellazione, e non sembra possibile fruire di alcuna sospensione.
Di seguito alcuni dei casi maggiormente ricorrenti di esclusione dal pagamento del diritto annuale:
1) imprese in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento;
2) imprese individuali che cessano l'attività, per l'anno successivo a quello di cessazione dell'attività, sempre se la domanda di cancellazione è stata presentata entro il 30 gennaio;
3) società in liquidazione, a decorrere dall'anno successivo a quello di approvazione del bilancio finale di liquidazione;
4) le start–up innovative.
A conferma del fatto che l'inattività non determina di per sé il venir meno dell'obbligo di corrispondere il diritto annuale, si cita la circolare 3665/C del ministero dello Sviluppo economico del 27 gennaio 2014, con la quale viene diramata la raccomandazione, a tutte le Camere di commercio, di procedere a un'accorta valutazione economica della recuperabilità dei diritti annuali prima di cancellare dal Registro delle imprese delle società inattive, secondo la procedura stabilita dal Dpr 207/2004 (cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone inattive). Tale raccomandazione conferma implicitamente che il diritto annuale è dovuto anche da soggetti inattivi (o anche in liquidazione volontaria, ma non ancora sciolti) fino ad avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese.
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