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Servizi Pos, la società irlandese non è tenuta a integrare la fattura ma deve inviare il file TD17

Il Dlgs 127/2015 non prevede l’esonero dall’obbligo di trasmissione delle autofatture, in formato Xml, per le prestazioni ricevute esenti da Iva

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di Giorgio Confente

La domanda

SumUp Ltd è una società con sede a Dublino che offre il servizio Pos, ossia mette a disposizione un dispositivo per accettare pagamenti tramite bancomat o carta di credito, trattenendo una commissione per ogni transazione e accreditando il netto tramite bonifico bancario. Mensilmente SumUp produce fatture che riepilogano le commissioni addebitate nel mese, specificando che, in qualità di servizio finanziario, le commissioni sono esenti Iva. In applicazione dell’articolo 10, n. 1, Dpr 633/1972, nonché dell’articolo 22, n. 6, dello stesso Dpr, non è obbligatorio procedere con l’integrazione della fattura? Inoltre, per lo stesso motivo, considerando il nuovo esterometro applicabile dal 1° luglio 2022, si è esonerati dall’invio del file tipo documento TD17?
M. M. - Padova

Il servizio di SumUp è esonerato dall’obbligo di integrazione della fattura, mentre analoga dispensa, al momento, non è prevista per la trasmissione del file al sistema di interscambio (codici TD17 e N4). L’articolo 1, comma 3 bis, del Dlgs 127/2015 non prevede l’esonero dall’obbligo di trasmissione delle autofatture, in formato Xml, per le prestazioni ricevute esenti da Iva. Infatti, l’esclusione riguarda esclusivamente gli acquisti di beni e servizi extraterritoriali, se di valore unitario non superiore a 5mila euro. Sotto il profilo degli adempimenti Iva, invece, l’obbligo di “reverse charge” (tramite autofattura o integrazione) è derogabile per i servizi finanziari esenti da Iva, che sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, ex articolo 22, numero 6), Dpr 633/1972 (circolare 37/E/2011, paragrafo 4.3). L’agenzia delle Entrate, di recente, ha chiarito che gli adempimenti Iva hanno presupposti e modalità differenti rispetto a quelli previsti dalla normativa che disciplina l’esterometro (circolare 26/E/2022). Tutto ciò premesso, si auspica un intervento normativo o interpretativo che, per comprensibili esigenze di semplificazione, introduca un esonero dall’obbligo di comunicazione per i servizi ricevuti di ammontare ridotto.

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