La società operativa in Svizzera e con fatturato oltre i 100mila euro soggetta alle regole Iva
Sulla base delle limitate informazioni fornite nel quesito, si ritiene che la società in questione sia interessata alle modifiche intervenute nella normativa dell’Iva svizzera, entrate in vigore dal 1° gennaio 2018.
Tali modifiche si sostanziano in particolare nell’obbligo di registrarsi come contribuenti e versare l’Iva in Svizzera mediante la nomina di un rappresentante fiscale, per tutte le imprese estere che svolgono attività in Svizzera se il loro fatturato annuale totale (Svizzera + resto del mondo) supera i 100.000 franchi svizzeri.
Diventa quindi determinante la cifra d’affari realizzata a livello mondiale e non più soltanto, come previsto fino al 31 dicembre 2017, quella conseguita sul territorio svizzero.
È esentato dall’assoggettamento chi, indipendentemente dalla cifra d’affari, esercita attività d’impresa con sede all’estero ed esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture:
• prestazioni esenti dall’imposta secondo la normativa svizzera;
• prestazioni di servizi che vengono rese sul territorio svizzero (sono escluse dall’esenzione le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni a destinatari non soggetti passivi d’imposta);
• fornitura di energia elettrica in condotte di gas, mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero.
L’ottenimento della partita Iva in Svizzera avviene attraverso il rappresentante fiscale. Quest’ultimo potrà essere una persona fisica o giuridica con domicilio o sede sociale in Svizzera, nominata mediante procura scritta e idonea garanzia bancaria o deposito cauzionale in contanti (con un minimo di almeno 2.000 CHF e un massimo di 250.000 CHF).
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