La società di persone può trasferire ai soci il credito d’imposta per le aree svantaggiate
La risposta è positiva. Il tema oggetto del quesito è stato affrontato dall’agenzia delle Entrate nel corpo della risoluzione 120/E del 18 aprile 2002 e della circolare 48/E del 7 giugno 2002, con cui è stata riconosciuta la trasferibilità ai soci di società di persone del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in virtù del principio generale di trasparenza contenuto nell’articolo 5 del Dpr 917/1986 (Tuir). In quella sede è stata riconosciuta alla società di persone la possibilità di utilizzare il credito d’imposta sia per compensare imposte e contributi dalla stessa dovuti sia assegnandolo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.
In particolare, ciascun socio di società di persone, in quanto titolare del cosiddetto “reddito di partecipazione” (che è mera ripartizione del reddito d’impresa prodotto dal soggetto partecipato), potrà utilizzare la quota di credito assegnatagli per compensare propri debiti tributari o contributivi, dandone evidenza nella sua dichiarazione dei redditi.
La scelta di ripartire il credito dovrà risultare sia dalla dichiarazione dei redditi della società sia da quella dei soci. Questi ultimi, in particolare, potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione dei redditi.
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