Professione

Alla società tra professionisti precluso lo studio associato

Il Consiglio nazionale dei commercialisti boccia l’orientamento dell’Ordine di Milano

di Angelo Busani

Una società tra professionisti (Stp) non può essere partecipe di una associazione professionale o studio associato: lo afferma il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nel pronto ordini 205/2020 del 2 marzo 2021, in risposta a un contrario orientamento dell’Ordine dei dottori commercialisti di Milano.

Secondo i professionisti milanesi, non esisterebbero cause di incompatibilità che vietino a un professionista la contemporanea partecipazione a una associazione professionale e a una Stp, posto che l’articolo 10, comma 6, legge 183/2011 dispone unicamente che la partecipazione a una Stp è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti; inoltre, sarebbe lecito concludere che la partecipazione a un’associazione professionale sia limitata unicamente ai professionisti persone fisiche.

Per l’Ordine di Milano l’associazione tra professionisti potrebbe essere equiparata alla società semplice, in linea con l’orientamento espresso da alcune (però ormai datate) decisioni giurisprudenziali. Conseguentemente, l’operazione di partecipazione di una Stp a un’associazione professionale si renderebbe realizzabile, in quanto l’articolo 2361, comma 2, del Codice civile, già consente l’assunzione di partecipazioni di una società di capitali in una società semplice.

Secondo il Consiglio nazionale dei commercialisti, invece, questa ricostruzione della vicenda comporterebbe di qualificarla come partecipazione di una Stp ad altra Stp e non come partecipazione di una Stp a un’associazione professionale, operazione non consentita dall'ordinamento poiché con essa verrebbe eluso, anche indirettamente, il divieto espresso nell’articolo 10, comma 6, della legge 183/2011. In sostanza, non potendo il socio professionista partecipare a più di una società, sarebbe da escludere la possibilità che una Stp partecipi ad altra Stp, in quanto, in tal modo, verrebbe a essere elusa la regola appena richiamata, vale a dire che al socio è consentito partecipare solo ad una Stp.

Inoltre, secondo il Consiglio nazionale, vi è da considerare che la giurisprudenza più recente ha abbandonato l’assimilazione dell’associazione tra professionisti alla società semplice. Per l’attuale prevalente orientamento, infatti, l’associazione professionale non dovrebbe più potersi qualificare come società semplice, in quanto essa costituisce piuttosto un centro autonomo di imputazione e di interessi rispetto ai singoli professionisti che vi si associano, riconducibile allo schema dell’associazione non riconosciuta.

Ebbene, se anche è vero che l’ambito di applicazione dell’articolo 2361, comma 2, del Codice civile non è limitato ai casi di partecipazione di una società di capitali in una società di persone, dovendo trovare applicazione ogni qualvolta una società intenda partecipare a forme organizzative implicanti la responsabilità illimitata per i debiti risultanti dell’attività di impresa, le associazioni preordinate all’esercizio di un’attività professionale dovrebbero ritenersi escluse dall’ambito applicativo di detta norma per loro incompatibilità strutturale con lo svolgimento di un’attività d’impresa.

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