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La società semplice tra professionisti preclude il forfettario anche se inattiva

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di Giovanni Petruzzellis

La domanda


Sono socio di una società fra professionisti costituita in forma di società semplice con atto notarile nel 2018. Tuttavia, la società è rimasta inattiva. Nessuna attività infatti è stata svolta nel 2018 e anche nel 2019 e non ho alcuna attribuzione di reddito proveniente dalla società. I soci sono un consulente del lavoro, un commercialista e un consulente aziendale. Quindi, l’attivita da svolgere potrebbe essere quella riconducibile ai professionisti e anche attività che non richiedono iscrizioni ad un albo professionale. Poiché provengo dal regime forfettario nel 2018, posso continuare a usarlo in base alla nuova normativa? Se si verificasse una causa di esclusione non dovrebbe valere dal 2020 (prassi consolidata dell’ agenzia delle Entrate in base ad una circolare del 2016)?
G.P. – Agrigento

Tra le partecipazioni incompatibili con il regime, menzionate dall’articolo 1, comma 57 della legge 190/2014, sono comprese le società di persone e le associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir. Per quanto riguarda la partecipazione in società di persone, la norma non prevede eccezioni, a prescindere dal fatto che la società consegua o meno un reddito. In via generale, la partecipazione societaria ostativa al regime forfettario deve essere ceduta prima dell'inizio del periodo d'imposta in cui si valuta l'applicabilità forfait. Tuttavia, limitatamente al 2019, come chiarito nella circolare 9/E/2019, la partecipazione in società di persone può essere ceduta entro il 31 dicembre 2019 e questo salva l'applicabilità del regime forfettario per il medesimo anno.

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