La società semplice tra professionisti preclude il forfettario anche se inattiva
Tra le partecipazioni incompatibili con il regime, menzionate dall’articolo 1, comma 57 della legge 190/2014, sono comprese le società di persone e le associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir. Per quanto riguarda la partecipazione in società di persone, la norma non prevede eccezioni, a prescindere dal fatto che la società consegua o meno un reddito. In via generale, la partecipazione societaria ostativa al regime forfettario deve essere ceduta prima dell'inizio del periodo d'imposta in cui si valuta l'applicabilità forfait. Tuttavia, limitatamente al 2019, come chiarito nella circolare 9/E/2019, la partecipazione in società di persone può essere ceduta entro il 31 dicembre 2019 e questo salva l'applicabilità del regime forfettario per il medesimo anno.
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