Adempimenti

La società sportiva senza partita Iva non è esclusa a priori dalla gara d’appalto

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di Andrea Taglioni

È legittima l’esclusione dalla gara d’appalto dell’associazione sportiva dilettantistica se la dimostrazione della capacità economica finanziaria è ricavata dagli incassi delle quote associative. La sussistenza dei requisiti economici finanziari deve essere comprovata attraverso la dimostrazione dell’effettivo volume di affari conseguito in relazione allo specifico settore di attività oggetto di concessione. Non è rilevante, quindi, ai fini dell’ammissione alla procedura di evidenza pubblica, che l’associazione sia priva di partita Iva e di una posizione previdenziale essendo determinate che il fatturato richiesto per l’ammissione alla gara sia correlato ai corrispettivi percepiti per le specifiche prestazioni oggetto dell’appalto. È quanto affermato dal Tar Catanzaro con la sentenza 685/2018 del 21 marzo scorso .

La questione controversa oggetto del giudizio fa seguito all’impugnazione, da parte di un’associazione, del provvedimento con cui il Comune di Catanzaro provvedeva alla sua esclusione per difetto del requisito di capacità economica. Il bando di gara prevedeva, tra i requisiti di capacità economica e finanziaria condizionanti la partecipazione alla gara stessa, il raggiungimento di un determinato fatturato. Secondo quanto rappresentato dalla società sportiva dilettantistica, quindi, l’esclusione sarebbe stata illegittima avendo la stessa comprovato, mediante gli incassi provenienti dalle quote associative, il superamento della soglia minima di fatturato richiesta ai fini dell’ammissione alla gara.

Il Tar, innanzitutto, non esclude a priori che gli operatori economici che beneficiano di regimi fiscali agevolati, ancorché sprovvisti di partita Iva e di copertura previdenziale, non possano partecipare alla gare pubbliche. Nel caso di specie, tuttavia, il collegio si è soffermato sull’idoneità di assicurare l’osservanza delle obbligazioni contrattuali in termini di capacità economico- finanziaria in relazione al fatturato proveniente dalle quote associative.

Per i giudici amministrativi le quote versate dagli associati rappresentano solamente dei contributi finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali. Pertanto, per soddisfare il requisito di capacità economico-finanziaria occorre che la genesi economica del fatturato derivi dai corrispettivi relativi ai servizi realizzati nel settore oggetto della gara.

Di conseguenza si deve ritenere che le associazioni sportive dilettantistiche possono partecipare ai procedimenti di evidenza pubblica quando risulta dimostrato che il fatturato, indispensabile per misurare la capacità economica finanziaria, è generato dai corrispettivi derivanti da prestazioni inerenti alla gara.

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