Professione

La società Ue apre la sede in Italia via web

In base allo schema di Dlgs le firme dell'ad della società madre o del preposto alla filiale, saranno elettroniche

di Angelo Busani

L’atto digitale formato in videoconferenza potrà essere utilizzato non solo per costituire le Srl ma anche per istituire la sede secondaria in Italia di una società costituita in altro Stato Ue.

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva Ue 2017/1132, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, oltre a permettere di costituire la Srl digitale, infatti consentirà anche che gli atti formati da una società esistente in uno Stato Ue al fine di aprire una branch in Italia (la decisione dell’organo societario competente, lo statuto della società madre, la procura con l’individuazione del preposto e l’attribuzione dei poteri che gli competono) siano contenuti su un supporto informatico dotato di certificazione rilasciata dal Registro presso il quale la società straniera è iscritta e poi siano depositati a un notaio italiano anche mediante una riunione svolta in videoconferenza.

In altre parole, l’attuale procedura analogica realizzata con il deposito materiale dei documenti formati all’estero presso uno studio notarile italiano con la contestuale confezione di un atto pubblico di deposito in formato analogico sarà sostituita nell’imminente futuro da una “scena” del tutto digitale.Una volta ricevuto l’atto di deposito formato digitalmente via videoconferenza, il notaio rogante provvede, sempre in via telematica, con documentazione sottoscritta digitalmente, a formulare l’istanza al Registro delle imprese italiano al fine di ottenere l’iscrizione della sede secondaria italiana della società avente sede principale in altro Stato appartenente all’Ue. Inoltre lo schema di decreto legislativo prevedrà che, ogni qualvolta occorra una firma di un amministrazione della società madre oppure del preposto alla branch, si potrà procedere mediante sottoscrizione elettronica.

Viene altresì disposto che, ogni qualvolta si verifichino modificazioni in capo alla casa madre (dal suo cambio di denominazione alla sua incorporazione in altra società o alla trasformazione della sua forma giuridica) che abbiano rilevanza per la sede secondaria, è compito del Registro presso il quale la società è iscritta occuparsi in automatico, tramite la rete dei Registri imprese europei (Birs, Business registers interconnection system), di effettuare gli occorrenti adattamenti nel Registro imprese ove è iscritta la sede secondaria.

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