Adempimenti

La sospensione Covid-19 debutta nel modello Iva

Va indicato il codice della norma che permette la sospensione e l’importo. Un campo per le esenzioni sulle cessioni di dispositivi di protezione individuale

Il Covid-19 contagia anche la dichiarazione Iva 2021 per cui sono stati pubblicati i modelli definitivi sul sito dell’agenzia delle Entrate. Infatti, nel quadro VA è stato inserito il rigo VA16 che deve essere compilato dai soggetti che, avvalendosi delle sospensioni previste a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, alcuni versamenti Iva.

In particolare, nel rigo VA16, le informazioni richieste sono due. Nella casella 1 in cui occorre indicare il codice che corrisponde alla norma che ha consentito la sospensione del versamento (che si ricava dalla «tabella versamento sospesi Covid 19», riportata in calce al modello); ad esempio, coloro che non hanno versato l’acconto lo scorso 28 dicembre, avvalendosi della sospensione disposta dall’articolo 13-quater del Dl 137/2020, userà il codice 13. Nel campo 2, invece, va indicato l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.

Qualora i versamenti siano stati sospesi per effetto di diverse disposizioni, devono essere compilati più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.

Il rigo VA16 deve essere compilato anche dalle società che in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione e che nel 2020 hanno partecipato ad una procedura Iva di gruppo.

Nel quadro VQ viene confermato l’inserimento di una nuova colonna per indicare l’ammontare dell’Iva che non è stata versata alle scadenze ordinarie per effetto di eventi eccezionali. Non si tratta delle sospensioni Covid, ma di versamenti eseguiti nel 2020 per effetto di sospensione a causa di eventi verificatisi nel 2019 o precedenti.

Nel quadro VF ci sono due novità: nella sezione 3-A, rigo VF34 è stato introdotto il nuovo campo 9 per tenere conto del regime di esenzione previsto, solo per il 2020, per le cessioni di dispositivi di protezione individuale che però da diritto alla detrazione e non genera né pro rata, né indetraibilità specifica (articolo 124 del Dl 34/2020); l’altra novità riguarda il rigo VF30 in cui è stata poi prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime forfettario riservato all’attività di oleo -turismo di cui alla legge n. 160 del 2019.

Confermata la soppressione del quadro VI relativo alle lettere di intento per tener conto dell’articolo 12-septies del Dl 34/2019 che ha previsto la soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

Infine, un rigo di nuova introduzione è il VL41 che richiede la differenza tra l’Iva periodica dovuta e l’Iva periodica versata, prevista sia nel caso in cui la differenza sia a credito che a debito. Tale campo dovrebbe far emergere gli omessi versamenti per effetto delle sospensioni causa Covid segnalate nel quadro VA, in quanto rileva la differenza tra l’Iva a debito e l’Iva versata effettivamente, risultante dai modelli F24.

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