Controlli e liti

Termini per il ricorso, la sospensione Covid non allunga quella estiva

La conclusione si raggiunge guardando gli ultimi orientamenti della Cassazione

di Antonio Iorio

La sospensione feriale prevista nel mese di agosto non si cumula con l’altra sospensione conseguente all’emergenza Covid. Lo si può desumere dall’orientamento della Cassazione.

È questa la risposta su uno dei temi più ricorrenti nei quesiti inoltrati in materia di contenzioso tributario dai partecipanti a Telefisco di ieri (un altro è stato quello delle udienze fissate per giugno, si veda più avanti). Emerge, in sintesi, che a vari contribuenti sono stati notificati atti impositivi per i quali - sommando il periodo di 64 giorni di sospensione Covid e gli ulteriori 90 giorni in caso di adesione - si giunge al mese di agosto.

La sospensione feriale

Si pone quindi il dubbio se sia possibile aggiungere anche l’ulteriore sospensione feriale di 31 giorni (quella tra il 1° e il 31 agosto).

Sul punto non ci sono ancora prese di posizione della giurisprudenza, tuttavia possono tornare utili alcune sentenze della Cassazione (9438/2017, 16347/2013, n. 23576/2012, n. 16876/2014, 23047/2015). In queste pronunce viene costantemente affermato che la sospensione feriale non è cumulabile con altri tipi di sospensioni, avendo scopi e finalità diverse.

Le sentenze citate riguardavano la sospensione prevista per la definizione agevolata delle controversie. La nuova sospensione Covid potrebbe essere trattata analogamente e quindi appare verosimile che non sia ammesso alcun cumulo.

Ne consegue che, in tutti i casi in cui il termine scadrà nel mese di agosto, l’impugnazione dovrà avvenire il 1° settembre 2020.

Se invece il termine scadrà oltre il mese di agosto, non si considera alcuna sospensione.

Si pensi al caso in cui un accertamento sia stato notificato il 10 febbraio 2020 e qualche giorno più tardi sia stata presentata istanza di adesione.

Non è possibile fruire del rinvio al 16 settembre di un’eventuale impugnazione, in quanto, avendo presentato istanza di adesione, non si è più un presenza di un atto suscettibile di acquiescenza.

Escluso quindi il predetto rinvio, opererà solo la sospensione di 64 giorni. Il termine di impugnazione pertanto sarà l’11 settembre 2020. Si dovranno cioè sommare 214 giorni (60+90+64) Poiché la scadenza è successiva al 31 agosto, la pausa estiva non si considera.

Al contrario, si pensi al caso in cui un avviso di accertamento sia stato notificato il 7 gennaio 2020 e qualche giorno più tardi sia stata presentata istanza di adesione.

I 214 giorni (60+90+64) scadrebbero il 4 agosto, ma, trattandosi di un periodo in cui i termini processuali sono ordinariamente sospesi, slitta al primo giorno utile, cioè il primo settembre e pertanto il termine di impugnazione sarà il 1° settembre 2020.

Le udienze di giugno

Sempre in tema di contenzioso tributario, alcuni lettori hanno segnalato che varie commissioni hanno fissato udienze per alcuni giorni di giugno. Negli avvisi inviati viene disposta una udienza camerale con scambio di note scritte delle parti. Questo avviene nonostante nell’atto introduttivo sia stata chiesta la pubblica udienza.

Ferma restando l’autonomia delle singole commissioni tributarie, va detto che la descritta procedura non appare in linea con le indicazioni impartite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (delibera del 15 aprile 2020, coordinata con la successiva dell’11 maggio).

Secondo tali indicazioni (lettera g) nel caso di impossibilità di presenziare fisicamente nelle aule di udienza, e qualora non intervenga una rinuncia espressa alla pubblica udienza, deve intervenire rinvio a data successiva al 31 luglio 2020. Ciò anche nel caso in cui una delle parti ne faccia esplicita richiesta dopo la ricezione dell’avviso.

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