Partecipazioni e terreni, la sostitutiva già versata può ridurre il conto della rivalutazione al 14%
In caso di nuova procedura si può scomputare l’imposta pagata in passato. L’articolo 29 del Dl 17/2022 conferma la riapertura: perizia asseverata e prima (o unica) rata da versare entro il 15 giugno
Nuova possibilità per la rideterminazione di terreni e partecipazioni. L’articolo 29 del Dl 17/2022 (decreto Energia) ha riaperto i termini per procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, prevedendo l’innalzamento della misura dell’imposta sostitutiva al 14 per cento, in luogo dell’11% previsto lo scorso anno.
L’imposta sostitutiva va applicata sull’intero valore rivalutato e non solo sul maggior valore; la circostanza che ora l’imposta sostitutiva sia pari al 14% rende sicuramente meno vantaggiosa l’agevolazione o, in alcuni casi, potrebbe addirittura essere più conveniente assolvere l’imposta sulla plusvalenza con la tassazione ordinaria Irpef.
Coloro che però hanno già usufruito di questa agevolazione possono avvalersene di nuovo recuperando l’imposta sostitutiva già versata. Tale possibilità è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. A tale fine, dall’imposta sostitutiva dovuta è possibile scomputare l’imposta sostitutiva eventualmente già versata. Si precisa che il recupero è possibile solo se i beni oggetto della nuova rivalutazione sono riconducibili a quelli della precedente (risposta a interpello 259/2019).
In alternativa allo scomputo di quanto già versato, è possibile chiedere il rimborso in base dell’articolo 38 del Dpr 602/1973; il termine di decadenza per la richiesta (di 48 mesi) decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata. L’importo del rimborso non può comunque essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
Altro aspetto di novità riguarda la data entro cui si dovrà procedere al versamento dell’imposta sostitutiva e della perizia di stima, fissata per il 15 giugno 2022 (prima era il 30 giugno).
Nessuna novità nel resto. Si ricorda che possono beneficiare della rideterminazione esclusivamente le persone fisiche, le società semplici ed altre a questa equiparate, gli enti non commerciali. Restano sempre esclusi i titolari di reddito di impresa. Possono essere oggetto di rivalutazione le partecipazioni (sia qualificate, sia non qualificate) e i terreni, sia agricoli che edificabili. Requisito fondamentale per accedere alla rivalutazione che prevede il decreto Energia è che questi beni siano posseduti alla data del 1° gennaio 2022.