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La sostituzione del condizionamento con pompa di calore dà diritto al bonus mobili

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di Marco Zandonà

La domanda

La sostituzione di un impianto di condizionamento ad aria solo fredda con uno di nuova generazione ad aria calda e fredda dotato di pompa di calore reversibile e con consumi inferiori (certificati), senza sostituzione dell’impianto di riscaldamento e senza lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile che rientra nei lavori agevolabili di cui all’articolo 16-bis del Tuir (detrazione per lavori di ristrutturazione edilizia) consente di usufruire della connessa detrazione per l’acquisto di mobili di cui all’articolo 16, comma 2, del Dl 63 del 4 giugno 2013?

La risposta è affermativa. L’installazione all’interno di un’ abitazione di un condizionatore a pompa di calore rientra tra gli interventi cui si applica la detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), in quanto opere idonee a conseguire risparmio energetico. A tal fine, i pagamenti delle fatture devono essere eseguiti con bonifico bancario o postale. Allo stesso modo se tali interventi fruiscono della detrazione del 50% per le ristrutturazioni è possibile fruire del bonus mobili (detrazione del 50% sino a 10mila euro) sempre a condizione che i lavori di installazione siano iniziati non prima del 1° gennaio 2018. Come precisato anche nella circolare 29/E del 2013 il pagamento dei mobili deve avvenire o con bonifico bancario (senza effettuare la ritenuta dell’8%, circolare 7/E del 2016), o mediante carta di credito, mentre lo scontrino o la fattura relativa all’acquisto di tali mobili deve essere corredato da ricevuta con descrizione degli oggetti acquistati e il riferimento normativo al bonus mobili. Viceversa non è ammesso il pagamento in contanti (vedi guida al bonus mobili su www.agenziaentrate.it).

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