La sostituzione della sola caldaia accede all’ecobonus se il risparmio energetico è certificato
Le spese per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento preesistente con una caldaia a condensazione, e la contestuale installazione delle valvole termostatiche, fruiscono della detrazione del 65 per cento (articolo 1, comma 2, lettera a, n. 1 e n.3 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di Bilancio per il 2017, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it). Per quanto riguarda la possibilità di fruire delle detrazioni del 65%, è necessario che esista già, nell’edificio, un impianto termico e che con il nuovo intervento si vadano a determinare condizioni migliorative dal punto di vista del risparmio energetico, nel rispetto dei parametri previsti dalle normative vigenti. L’attestazione sul miglioramento delle condizioni termiche dell’edificio e sulle caratteristiche dell’impianto di riscaldamento preesistente può avvenire a opera di un tecnico abilitato (ad esempio, lo stesso che certifica il nuovo impianto). Per fruire della detrazione, occorre pagare le fatture con bonifico bancario o postale e inviare all’Enea, in via telematica, entro 90 giorni dalla fine lavori, la scheda informativa dei lavori eseguiti.
Nel caso in questione le valvole sono state sostituite nel 2010, mentre nel 2017 viene sostituita semplicemente la caldaia, con una a condensazione. In assenza di indicazioni specifiche, si ritiene che la detrazione possa comunque applicarsi, ma solo qualora il tecnico abilitato sia in grado, al termine dell’intervento, di rilasciare l’attestazione sul miglioramento delle condizioni termiche dell’edificio e sulle caratteristiche dell’impianto di riscaldamento preesistente, anche senza la sostituzione delle relative valvole dell’impianto. In caso contrario, se si tratta di un intervento eseguito su un’abitazione, si applica comunque - per le spese inerenti alla sola caldaia - la detrazione del 50 per cento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).
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