La Srl agricola tassa a bilancio l’energia prodotta oltre la franchigia
L'attività di produzione di energia elettrica non può essere considerata connessa a quella agricola in mancanza del rispetto dei criteri di connessione di cui alla circolare 32/E/2009; la tassazione con le regole ordinarie si applica però solo alla produzione eccedente la franchigia.
È quanto si desume dalla risposta n. 33 ad un interpello pubblicato nella giornata di ieri dall’agenzia delle Entrate.
Il caso riguardava una società agricola a responsabilità limitata che aveva esercitato l'opzione per la tassazione catastale di cui al comma 1093 della legge 296/2006 e che esercitava l'attività agricola di coltivazione di cereali su una superficie di circa 45 ettari; inoltre, nell'ambito della propria attività agricola, la società gestiva anche un impianto fotovoltaico.
L'interpello riguardava la richiesta di chiarimenti in relazione alla corretta tassazione dell'energia prodotta con il predetto impianto, tenuto conto degli ettari di terreni su cui veniva svolta l'attività agricola.
Il comma 423 della Legge 296/2006 ha espressamente ricompreso la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli tra le attività agricole connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.
Con la circolare 32/E/2009, l'Agenzia ha poi fissato i requisiti necessari per poter qualificare come rientrante nel reddito agrario tale attività. Nella fattispecie, la predetta circolare precisa che fino a 200 Kw, per qualsiasi imprenditore agricolo, l'attività rientra nel reddito agrario; per la parte eccedente è necessario coltivare una superfice di terreno pari ad 1 ettaro per ogni 100 Kw.
La proponente riteneva, infatti, di poter rientrare nel reddito agrario fino a 650 Kw: 450 per effetto della copertura del terreno e 200 in base alla franchigia.
L'Agenzia chiarisce che a seguito della modifica del comma 423 della Legge 296/2006, la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica è produttiva di reddito agrario nel limite di 260.000 Kwh (corrispondenti a 200 Kw convenzionali) mentre quella eccedente dà sempre luogo a reddito di impresa; la parte eccedente la franchigia sarà tassata forfetariamente, mediante applicazione di un coefficiente di redditività del 25% per le attività che rispettano i requisiti di cui alla citata circolare 32/E/2009 e seguendo le regole ordinarie in caso contrario.
Nella fattispecie, il reddito soggetto a tassazione ordinaria è la parte eccedente la franchigia e tassata interamente a bilancio.
Secondo l'Agenzia non è corretta la soluzione prospettata dalla società la quale riteneva di poter assoggettare a tassazione catastale il reddito relativo alla produzione di energia per la parte derivante dai primi 200 Kw nonché quella derivante dalla parte “coperta” dai terreni coltivati e di assoggettare, invece, a tassazione ordinaria solo la parte eccedente.
La conclusione cui è pervenuta l'agenzia delle Entrate è condivisibile in quanto la società istante è una società a responsabilità limitata la quale per invocare la tassazione catastale avrebbe dovuto svolgere esclusivamente (articolo 2, Dlgs 99/2004) una attività agricola.
La soluzione prospettata dal contribuente sarebbe stata legittima qualora si fosse trattato di persona fisica o società semplice per le quali il reddito agrario (che corrisponde alla tariffa incentivante) è il regime naturale e, quindi, avrebbero potuto far rientrare a tariffa catastale la produzione fino a 650 Kw.
Agenzia delle Entrate, interpello, risposta 33 del 12 febbraio 2019