La start up innovativa non può nascere da fusione, scissione o conferimento d’azienda
La risposta è negativa. Affinché possa sussistere la qualificazione di start up innovativa occorre, fra le altre condizioni chieste dall’articolo 25 del decreto legge 179/2012, che l’entità giuridica non risulti costituita da una fusione/scissione societaria, cessione di azienda o di ramo d’azienda. Il riferimento a queste operazioni straordinarie è stato ritenuto ad ampio spettro e, pertanto, la preclusione alla costituzione di imprese agevolabili ricorre in ogni ipotesi di operazione di riorganizzazione aziendale, compresa quella del conferimento di azienda o di ramo di azienda (circolare 16/E/2014), allo scopo di non snaturare la logica della normativa che tende ad agevolare l’avvio di nuove attività imprenditoriali a contenuto innovativo e a creare un volano per la crescita delle nuove attività. Non ostacola, invece, il riconoscimento del regime in trattazione l’operazione di trasformazione.
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