La Stp tra professionisti compila lo studio di settore o in alternativa i parametri
Lo studio professionale è escluso dall’accertamento che può muovere dagli studi di settore, e non deve neppure compilare il relativo allegato, essendo venuto meno, già dallo scorso anno, con effetto da Unico 2016, lo specifico obbligo introdotto dal legislatore della Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 19, secondo periodo, legge 296/2006) di allegare gli studi di settore nell’ipotesi di cessazione dell’attività. Pur in mancanza di chiarimenti ufficiali, assoggetterei in via prudenziale la Stp (che svolge l’attività nella forma giuridica della Snc) agli studi di settore, per via della fattispecie della «mera prosecuzione di attività svolta da altri» (articolo 10, comma 4, lettera b, legge 146/1998). A meno che lo specifico studio di settore nel cui ambito rientra l’attività svolta non preveda (perché non è stato approvato) il quadro F (riservato ai contribuenti che producono reddito d’impresa). In mancanza del quadro F, allegherei alla dichiarazione dei redditi della Snc i parametri.
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