Adempimenti

La Stp può conservare il regime per cassa

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di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta


Professionisti chiamati al versamento del primo acconto nella data del 2 luglio insieme agli altri soggetti, titolari e non di partita Iva, nonché di tutte le tipologie di società.
Sebbene l’abitudine porti a qualificare l’esercizio di una professione come produttore di reddito di lavoro autonomo, esiste in realtà la possibilità per il professionista di produrre reddito di impresa e ciò per il tramite di una società detta, appunto, società tra professionisti, disciplinata dall’articolo 10 della legge 183/2011 e dal decreto attuativo della Giustizia 34 dell’8 febbraio 2013 .

La natura dei redditi derivanti dall’attività della Stp è stata oggetto di numerosi dibattiti conclusi in favore dell’attribuzione di natura di reddito impresa, e non di lavoro autonomo, dalla stessa agenzia delle Entrate dapprima con la consulenza giuridica 954-55/2014, la quale ha trattato anche il tema dell’applicabilità, o meno, della ritenuta d’acconto sulle fatture emesse in base all’articolo 25 del Dpr 600/1973, chiarendo che dette società professionali appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, quindi, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella legge 183 del 2011 e nel regolamento attuativo, conseguendone che il reddito complessivo è considerato reddito di impresa.

Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi si avrà che:
•in caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice: il reddito d’impresa prodotto dovrà essere attribuito ai soci per trasparenza in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, quindi assoggettato agli scaglioni di reddito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
•in ipotesi di società a responsabilità limitata, per azioni, accomandita per azioni il reddito prodotto sarà assoggettato all’Ires, con aliquota pari al 24%, in capo alla stessa società ed in capo ai soci solo nel caso di distribuzione dei dividendi o di opzione per il regime di trasparenza.

Si escludono dal novero delle società di persone le società semplici in virtù del divieto di esercitare attività commerciale, tipica invece delle Stp.

La Direzione centrale Normativa, infine, conclude il proprio parere rilevando che conseguentemente all’identificazione del reddito prodotto dai professionisti sotto forma societaria come reddito d’impresa, «le relative prestazioni non devono essere assoggettate alla ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del Dpr 600/1973» e che lo stesso sarà assoggettato all’Irap ai sensi del Dlgs 446/1997.

L’orientamento esposto è stato confermato anche nella risoluzione 35/E/2018 in cui l’Agenzia trattando il caso di una società tra avvocati, afferma che risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale.

Va osservato che produrre reddito di impresa per un professionista non vuol necessariamente dire rinunciare al principio di cassa tipico del reddito da lavoro autonomo. Ciò in quanto anche alle Stp costituite in forma di società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) possono applicarsi l’articolo 66 del Tuir che consente la determinazione del reddito applicando il nuovo principio di cassa.

La scelta del tipo societario e di conseguenza del regime contabile/fiscale ad esso associato impatta sulla determinazione degli acconti da versare il prossimo 2 luglio in termini di componenti reddituali da ricomprendere o meno nell’imponibile

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