La stretta sull’Ace pesa sull’acconto Ires
I soggetti Ires che intendono versare l’acconto 2017 con il metodo storico devono tenere conto che l’imposta relativa al 2016, che ne costituisce la base di calcolo, deve essere rideterminata applicando, per quanto attiene l’Ace, il minore rendimento nozionale dell’1,6%, introdotto dal Dl 50/2017, in luogo del rendimento del 4,75% vigente nel 2016. Viceversa, non è necessario rideterminare il dato 2016 per tenere conto delle novità del Dm 3 agosto 2017, con cui sono stati disciplinati gli effetti dell’adozione dei nuovi principi Oic dal 2016, anche tenuto conto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 12, comma 1.Per il conteggio dell’acconto 2017, vi è la necessità di rideterminare l’imposta dell’esercizio 2016, e ciò sulla base dell’articolo 7, comma 4, del Dl 50/2017, secondo il quale «la determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sui redditi delle società relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo d’imposta precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1», e cioè il nuovo rendimento nozionale dell’1,6%, come evidenziato nella scheda a parte, in luogo del previgente 4,75%. Si ricorda che dal 2018 il rendimento è ulteriormente ridotto all’1,5%. (LEGGI GLI ESEMPI DI CALCOLO)
La diminuzione del rendimento riduce l’incentivo Ace, che nel tempo ha costituito una conveniente modalità di impiego del denaro, originariamente anche per scopi finanziari e non solo per gli investimenti. Solo dal 2016, proprio per focalizzare l’obiettivo dell’agevolazione sul rafforzamento dell’apparato produttivo delle imprese, è stata introdotta la modifica nell’articolo 1, comma 6-bis, del Dl 201/2011, con la quale costituisce diminuzione della base Ace l’investimento in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, che sia incrementale rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010. Tale novità si è già applicata per l’esercizio 2016, e quindi non comporta la rideterminazione dell’imposta 2016 per il versamento dell’acconto 2017.
Le novità introdotte dal Dm 3 agosto 2017 non hanno invece effetti sulla determinazione del secondo acconto. Il Dm è stato emanato in attuazione dell’articolo 13-bis del Dl 244/2016, al fine di:coordinare la disciplina Ace con i nuovi schemi di bilancio introdotti dal Dlgs 139/2015;affinare alcune norme di attuazione contenute nel precedente Dm del 14 marzo 2012 (ora abrogato) per chiarire gli aspetti che hanno determinato incertezze sulla determinazione dell’Ace stessa;rimodulare la disciplina antielusiva speciale, per intercettare le ipotesi di duplicazione del beneficio Ace, a fronte di un’unica immissione di denaro nell’ambito di un gruppo di società, operata per il tramite di operazioni intercorse con soggetti, pur appartenenti al medesimo gruppo, residenti in Paesi diversi dall’Italia.Nessuno di questi aspetti influenza gli acconti 2017. È infine opportuno ricordare che è possibile il versamento con il metodo previsionale, raccomandando la massima prudenza in relazione alle difficoltà di determinazione degli stessi, anche alla luce di altre specifiche disposizioni, oltre quelle relative all’Ace, che prevedono l’obbligo di ricalcolo dell’imposta 2016 per il conteggio dell’acconto 2017.