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La svalutazione di un immobile va indicata nel conto economico

In base anche al principio Oic 9, le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali devono essere indicate nella voce B) 10) c) del conto economico

di Cristina Odorizzi

La domanda

Una Srl immobiliare possiede un solo fabbricato industriale del costo storico di 1,8 milioni di euro, inclusa rivalutazione del 2000, con un fondo di ammortamento di 450mila euro, in bilancio sono appostate una riserva di rivalutazione di 650mila euro e una riserva straordinario di 700mila euro. Poiché il valore di mercato del fabbricato si è notevolmente ridotto negli ultimi anni e non si riesce a realizzare un canone di locazione congruo ai fini della normativa sulle società di comodo, la società sta ipotizzando di rilevare una perdita durevole per ridurre il valore in bilancio di almeno 500mila euro. È possibile utilizzare la riserva di rivalutazione? Dopo la rilevazione, gli ammortamenti fiscali saranno ridotti in proporzione o continueranno secondo il precedente piano? Tenuto conto che per la rivalutazione furono pagate delle imposte?
L. C. – Bari

La rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali, compresi i fabbricati è effettuata in base al costo di acquisto o al costo di produzione, aumentato dei costi accessori (articolo 2426 del Codice civile). Dopo la rilevazione iniziale, il criterio di valutazione delle immobilizzazioni materiali è rappresentato dal costo di acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti accumulati e delle svalutazioni per perdite durevoli di valore e aumentato degli eventuali ripristini di valore. In particolare, l’articolo 2426, comma 1, n. 3, del Codice civile, dispone che l’immobilizzazione che alla chiusura dell’esercizio risulti durevolmente di valore inferiore rispetto al costo d’acquisto sistematicamente ammortizzato, deve essere iscritta a tale minor valore. Il principio contabile Oic 9 (organismo italiano di contabilità) è lo strumento da utilizzare per disciplinare il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Dal punto di vista contabile, in base anche al principio Oic 9, le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali devono essere indicate nella voce B) 10) c) del conto economico. Non è quindi possibile imputare la svalutazione direttamente a riduzione delle riserve, neppure a quella di rivalutazione, trattandosi di componente che deve transitare a conto economico. Dal punto di vista fiscale la svalutazione del fabbricato non è deducibile; è invece possibile recuperare la deduzione, imputando a conto economico degli esercizi, a partire da quello in cui è operata la svalutazione, le quote di ammortamento fiscale (superiore a quello civilistico) calcolate sul costo originario del bene, ante svalutazione e quindi dando luogo ad un doppio binario attraverso variazioni in diminuzione (risoluzione 19 dicembre 2013, n. 98/E). L’imposta sostitutiva versata sulla rivalutazione non si ritiene recuperabile, essendo peraltro possibile con tale ultima modalità recuperare anche fiscalmente i maggiori ammortamenti.

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