La svalutazione di un immobile va indicata nel conto economico
In base anche al principio Oic 9, le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali devono essere indicate nella voce B) 10) c) del conto economico
La rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali, compresi i fabbricati è effettuata in base al costo di acquisto o al costo di produzione, aumentato dei costi accessori (articolo 2426 del Codice civile). Dopo la rilevazione iniziale, il criterio di valutazione delle immobilizzazioni materiali è rappresentato dal costo di acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti accumulati e delle svalutazioni per perdite durevoli di valore e aumentato degli eventuali ripristini di valore. In particolare, l’articolo 2426, comma 1, n. 3, del Codice civile, dispone che l’immobilizzazione che alla chiusura dell’esercizio risulti durevolmente di valore inferiore rispetto al costo d’acquisto sistematicamente ammortizzato, deve essere iscritta a tale minor valore. Il principio contabile Oic 9 (organismo italiano di contabilità) è lo strumento da utilizzare per disciplinare il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Dal punto di vista contabile, in base anche al principio Oic 9, le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali devono essere indicate nella voce B) 10) c) del conto economico. Non è quindi possibile imputare la svalutazione direttamente a riduzione delle riserve, neppure a quella di rivalutazione, trattandosi di componente che deve transitare a conto economico. Dal punto di vista fiscale la svalutazione del fabbricato non è deducibile; è invece possibile recuperare la deduzione, imputando a conto economico degli esercizi, a partire da quello in cui è operata la svalutazione, le quote di ammortamento fiscale (superiore a quello civilistico) calcolate sul costo originario del bene, ante svalutazione e quindi dando luogo ad un doppio binario attraverso variazioni in diminuzione (risoluzione 19 dicembre 2013, n. 98/E). L’imposta sostitutiva versata sulla rivalutazione non si ritiene recuperabile, essendo peraltro possibile con tale ultima modalità recuperare anche fiscalmente i maggiori ammortamenti.
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