La tardiva iscrizione all’Aire non basta per contestare la residenza in Italia
La tardiva iscrizione all'Aire e la qualifica di rappresentante legale di una società italiana, peraltro rivestita per breve tempo e comunque successivamente ai periodi d'imposta oggetto di accertamento, sono irrilevanti per sostenere che una persona fisica trasferita da anni nel Regno Unito e ivi svolgente la propria attività lavorativa sia fiscalmente residente in Italia. Con queste motivazioni, la sentenza 64/07/2017 della Ctr Puglia rigetta le argomentazioni dell'agenzia delle Entrate che pretendeva di tassare in Italia ai fini Irpef una persona fisica residente nel Regno Unito.
Le persone fisiche sono considerate fiscalmente residenti in Italia se (articolo 2, comma 2, del Tuir) per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Il mantenimento dell'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente (e quindi la mancata iscrizione all'Aire) costituisce dunque un elemento formale che, se mantenuto per la maggior parte del periodo d'imposta, è idoneo a radicare la residenza fiscale in Italia a prescindere da una diversa situazione fattuale (in questo senso si è espressa in passato la Cassazione nella sentenza 9139/2006).
Tuttavia, secondo la sentenza della Ctr Puglia, tale elemento può essere superato in caso di tardiva iscrizione all'Aire e di una situazione fattuale che mostra che né la residenza né il domicilio sono stati mantenuti in Italia. La Ctr Puglia pare infatti superare l'interpretazione formalistica dell'articolo 2, comma 2, del Tuir senza far leva sulla tie-breaker rule contenuta nella Convenzione Italia-Regno Unito, ma semplicemente interpretando la norma interna.
Questa conclusione dovrebbe quindi valere anche per i casi in cui manchi una Convenzione contro le doppie imposizioni con il paese estero (come ad esempio nel caso del Principato di Monaco, che con l'Italia ha recentemente stipulato un accordo sullo scambio di informazioni ma non una Convenzione contro le doppie imposizioni).
In caso di Convenzione bilaterale, invece, è del tutto pacifico che la tie-breaker rule ivi contenuta è idonea a superare l'elemento formale dell'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente. In tal caso, dovrà farsi riferimento ai criteri ivi contenuti, partendo dall'abitazione permanente a disposizione e passando al centro degli interessi vitali (che generalmente costituisce il criterio-chiave per risolvere la controversia), salvo poi avere eventualmente riguardo per il luogo di soggiorno abituale e, in ultima analisi, per la nazionalità, o addirittura ricorrere alla procedura amichevole tra gli Stati.
Ctr Puglia, sentenza 64/07/2017