Adempimenti

La targa va indicata in «AltriDati Gestionali»

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di Luca De Stefani

Se la fattura elettronica da emettere è relativa alla vendita di gasolio o benzina, nel blocco della e-fattura del CodiceArticolo, «DatiBeniServizi», va compilato sia il campo CodiceTipo (con la dicitura “CARB”), che il campo CodiceValore. Per l’acquisto dei carburanti, tra gli elementi obbligatori della fattura dell’articolo 21, comma 2, Dpr 633/1792, non c’è la targa, come invece era previsto per la scheda carburante.

Anche se le Entrate ritengono corretta la e-fattura priva degli estremi identificativi del veicolo, subordinano, però, la deducibilità del costo del carburante, ai fini delle imposte sui redditi, all’indicazione di tali dati nella fattura (circolare 30 aprile 2018, n. 8/E, paragrafo 1.1; Assonime 6 luglio 2018, n. 17).

A questi fini, il dato della targa non va indicato nell’elemento “MezzoTrasporto” del blocco DatiTrasporto del macroblocco «DatiBeniServizi», in quanto questo dato si riferisce al mezzo utilizzato dal vettore (la circolare 30 aprile 2018, n. 8/E, al paragrafo 1.1, faceva riferimento all’allegato A del provvedimento 30 aprile 2018, versione 1.0 allora in vigore).

Ai fini della deduzione del costo del carburante, invece, la targa va indicata nell’elemento «AltriDatiGestionali» (campi “RiferimentoTesto” e “TipoDato”). A questo fine, sarebbe auspicabile che le Entrate consentissero la creazione di vari QR code dell’azienda, associati alle diverse targhe di autoveicoli, in quanto ciò sarebbe utile per effettuare velocemente la fattura elettronica dal distributore.

Non è necessario indicare in fattura i chilometri percorsi (Ctr Liguria691/01/2014).

Per gli autotrasportatori, l’indicazione della targa del veicolo in fattura è necessaria anche per richiedere il rimborso dell’accisa sul gasolio consumato, ai sensi dell’articolo 24-ter e punto 4-bis della Tabella A del decreto legislativo n. 504/1995 e del Dpr 277/2000 (nota delle Dogane del 7 giugno 2018, n. 64837/RU e circolare Entrate 30 aprile 2018, n. 8/E, paragrafo 1.1).

Dal 2015, per i contratti di trasporto non scritti, è stato abrogato l’obbligo, in capo al vettore, di indicare in fattura la “parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali” (articolo 83-bis, comma 6, decreto legge 112/2008).

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