Controlli e liti

La tenuità del fatto non si può conseguire a posteriori

La sentenza 39835/2022 della Cassazione: i fatti successivi all’illecito non incidono ai fini della non punibilità

di Antonio Iorio

Per beneficiare della non punibilità a causa della particolare tenuità del fatto non assumono rilevanza i fatti successivi alla commissione del reato. Ne consegue che, in presenza di una omessa presentazione della dichiarazione Iva con evasione di poche migliaia di euro superiore alla soglia di punibilità, il successivo parziale è del tutto irrilevante ai fini della concessione del beneficio. A fornire questa rigorosa interpretazione è la Corte di cassazione con la sentenza 39835/2022.

Il rappresentante legale di una Sas è stato condannato per omessa presentazione della dichiarazione del periodo di imposta 2012, con evasione Iva di 53.000 euro circa. Successivamente alla consumazione del reato era stata versata una somma parziale che portava l’omissione al di sotto della soglia di punibilità. Anche in virtù di tale circostanza era stata richiesta l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. In base all’articolo 131 del Codice penale, infatti, la punibilità è esclusa nei reati con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Spetta al giudice valutare caso per caso, secondo i criteri individuati dall’articolo 133 del Codice penale (intensità del dolo e grado della colpa, gravità del danno, eccetera) l’esclusione della punibilità.

La richiesta non è stata accolta. Nel ricorso per cassazione, l’imputato ha lamentato l’errata applicazione della norma sulla tenuità del fatto, perché il superamento della soglia non aveva ecceduto il 10% e, in ogni caso, il giudice di merito non aveva considerato il pagamento parziale, postumo e spontaneo, del tributo evaso.

La Cassazione ha rilevato che nei reati tributari con soglia di punibilità, la tenuità del fatto trova applicazione qualora il giudice accerti la minima offensività della condotta caratterizzata da un ammontare vicinissimo alla soglia e l’esiguità del danno.

Tuttavia, i fatti successivi alla commissione del reato non assumono rilevanza per la valutazione della gravità dell’offesa e, pertanto, dell’applicazione della causa di non punibilità. Nel caso specifico l’offesa è stata apprezzata con riferimento all’imposta evasa al momento della consumazione del reato, che realizza la lesione del bene tutelato.

Inoltre, la Suprema corte rileva che i giudici di appello hanno anche evidenziato l’abitualità del comportamento dell’imputato. Infatti, secondo la sentenza, correttamente i reati di omesso versamento di ritenute previdenziali, cui era stato condannato l’interessato, devono essere considerati della stessa indole dell’omessa presentazione della dichiarazione. Si configura così una condotta “seriale” che, a maggior ragione, esclude il beneficio della non punibilità per tenuità del fatto.

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