Adempimenti

La trasformazione delle Dta cede il passo sulla svalutazione dei crediti

L’incentivo trova limitazioni dall’ambito oggettivo a quello temporale che rischiano di limitarne l’appeal

immagine non disponibile

di Gian Marco Committeri

Per alleviare la tensione finanziaria delle imprese, il Dl n. 18/2020 Cura Italia introduce all’articolo 55 un incentivo per le società che entro il 31 dicembre 2020 decidono di cedere a terzi crediti pecuniari (sia di natura commerciale che finanziaria) vantati nei confronti di debitori inadempienti da più di 90 giorni. Riscrivendo l’articolo 44-bis del Dl n. 34/2019, si riconosce la possibilità di trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate (Dta) relative a: (i) perdite fiscali non ancora dedotte; (ii) eccedenze Ace non dedotte né fruite tramite credito d’imposta alla data della cessione.

L’obiettivo è quello di trasformare immediatamente in liquidità poste dell’attivo che avrebbero potuto avere manifestazione numeraria solo in futuro. Le Dta possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. Le perdite fiscali (determinate senza tener conto dei limiti di cui all’articolo 84, comma 1, del Tuir) e le eccedenze Ace possono essere considerate per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. In ogni caso, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, computato a livello di gruppo.

La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limitazioni, in compensazione secondo l’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, ovvero possono essere ceduti o chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap. La trasformazione delle Dta in credito di imposta è subordinata all’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 11 del Dl n. 59/2016 che comporta il pagamento di un canone (1,5%) sull’ammontare delle Dta trasformate. Se l’opzione non è già stata esercitata dovrà esserlo entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; in quest’ultimo caso, l’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui avviene la cessione.

L’effetto differito riguarda soltanto il pagamento del «canone Dta» posto che il tax credit sorge immediatamente con la cessione. Ci sono alcuni aspetti su cui appare necessario soffermarsi. Anzitutto, i crediti oggetto di cessione possono essere anche quelli sorti nel 2020 posto che il riferimento alle perdite fiscali o alle eccedenze Ace (inevitabilmente riferite ad esercizi precedenti) servono solo per “gestire” le Dta, senza che alcun legame sia necessario tra queste ed i crediti ceduti. Inoltre, se l’intento è quello di agevolare la “circolazione” dei crediti insoluti per garantire “cassa” alle imprese, la limitazione della trasformazione alle sole Dta attualmente previste non appare coerente. Si pensi a quelle imprese che non dispongano di perdite fiscali o di eccedenze Ace utilizzabili ma abbiano svalutato dei crediti scaduti ora oggetto di cessione.

In tale ottica, quindi, sarebbe auspicabile che, in sede di conversione, venga prevista la possibilità di trasformare in crediti di imposta anche le Dta riferibili alle svalutazioni di crediti così ampliando la platea dei soggetti ammessi al beneficio della trasformazione.

Infine, per le imprese che abbiano perdite fiscali o eccedenze Ace nel 2019 l'unico modo per potere trasformare le relative Dta sarà quello di procedere alla cessione dei crediti dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi che potrà, quindi, essere opportunamente anticipata rispetto al termine ordinario (30 novembre 2020 per i soggetti «solari»).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©