La trasmissione dei corrispettivi per la società che rilascia i permessi Ztl del Comune
Servizio di rilascio permessi alle zone a traffico limitato con tariffe stabilite dal Comune
In conformità a quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate con risposta ad interpello numero 135/E pubblicata il 9 maggio 2019, le cessioni ad utenti finali di titoli di sosta, in caso di gestori istituzionali delle relative aree, sono da certificare mediante ricevuta con numerazione univoca in nome e per conto del rivenditore. Ciò in quanto si tratta di operazione fuori campo Iva a norma dell’articolo 4, comma 4, del decreto Iva (Dpr 633/1972). Similmente, per la vendita allo sportello di abbonamenti-sosta su aree gestite da privati, poiché l’Iva va assolta una sola volta dal gestore a norma dell’articolo 74, primo comma, lettera e) del predetto decreto, verrà emessa ricevuta, con indicazione nella stessa fattura di tale articolo, in nome e per conto del rivenditore.
Quest’ultimo, se richiesto dall’utilizzatore finale, dovrà emettere fattura elettronica in nome e per conto del gestore da indicare come soggetto emittente, ed esponendo l’importo di Iva con inserimento nel campo “altri dati gestionali “ con riferimento al regime monofase.
La fattura sarà emessa entro 90 giorni dalla richiesta, come stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009. Di conseguenza, i proventi incassati sia per il rilascio di permessi a traffico limitato, sia per gli abbonamenti alla sosta, non sono soggetti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
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