La trasmissione di Unico e Irap dipende dalla procedura di liquidazione della società
Il 30 settembre scade il termine per la presentazione dei modelli Unico SP e Irapdelle società sciolte nel 2013 senza transito per la procedura di liquidazione. In caso di scioglimento e continuazione dell'attività sotto forma di impresa individuale, l'Unico e l'Irap sono presentati dalla società mentre la dichiarazione annuale Iva, costituita da due moduli, deve essere inviata dal socio superstite.
Il modello Unico e l'Irap, in caso di scioglimento con liquidazione, devono essere inviati entro nove mesi dalla chiusura della liquidazione (articolo 5 del Dpr n. 322/98). Per quanto attiene i versamenti a saldo scaturenti dalla liquidazione delle società di persone si ricorda che il decreto semplificazioni, salvo modifiche in sede di conversione, ha previsto che dovranno essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Diversamente, come ribadito nella circolare n. 48/2002, in caso di scioglimento "diretto" (senza transito per la liquidazione), l'invio deve avvenire nei termini ordinari (articolo 2, Dpr n. 322/98): 30 di settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Fondamentale è quindi determinare quando si verifica lo scioglimento. Ad esempio, in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci, esso avviene allo spirare dei sei mesi entro cui ne è possibile la ricostituzione.
Ipotesi del tutto particolare è quella della continuazione dell'attività da parte del socio superstite. Dal punto di vista civilistico è nel tempo prevalsa la tesi secondo cui si verifica una "trasformazione" societaria in senso generico, diversa da quella prevista dal Codice civile (Cassazione n. 3671/07 e studio n. 3-2005/T del Notariato). Seguendo tale filone il patrimonio sociale viene assegnato al socio, la società si estingue e la medesima attività viene continuata sotto forma di impresa individuale. Va comunque notato che i notai del Triveneto, con il recente orientamento K.A.37, hanno ammesso la legittimità della cosiddetta trasformazione impropria.
A prescindere dalla qualificazione civilistica dell'operazione, la continuazione dell'attività sotto forma individuale non comporta emersione di imponibile a livello di fiscalità diretta. Con la circolare n. 13/08 è stato infatti correttamente osservato che la continuità oggettiva dell'attività d'impresa, pur in presenza di una discontinuità soggettiva tra la società e la ditta individuale, determina la sostanziale "neutralità fiscale" dell'operazione di "trasformazione". Questo, ovviamente, a condizione che vengano mantenuti inalterati i valori dei beni.
Differenti sono invece le considerazioni circa la fiscalità indiretta. Posto che la continuazione dell'attività in forma individuale è sempre preceduta dallo scioglimento della società, l'assegnazione del patrimonio sociale rientra tra gli atti propri della società. Valgono pertanto le regole proprie dell'assegnazione d'azienda (imposte fisse). Nella risoluzione n. 47/06 l'agenzia delle Entrate ha affermato che la "natura aziendale" dei beni assegnati è desumibile dall'intento del socio superstite di destinare quanto assegnatogli all'esercizio dell'impresa in forma individuale. Ovviamente, quest'ultima considerazione non vale in senso assoluto. Si pensi a una società che prima di sciogliersi ha dismesso tutti i beni tranne un immobile: non si può parlare di continuazione dell'attività in quanto l'immobile, di per sé, non costituisce l'entità azienda e pertanto le imposte indirette saranno proporzionali.
Dal punto di vista dichiarativo, in caso di continuazione, si possono essere verificate due situazioni. Se lo scioglimento della società (decorsi quindi i sei mesi di tempo per la ricostituzione della pluralità dei soci) è avvenuto nel 2013 i modelli Unico e Irap devono essere inviati da parte della società per dichiarare i redditi dell'ultimo periodo d'imposta (dal 1° gennaio 2013 allo scadere dei sei mesi) mentre per il periodo successivo (dal giorno successivo dello scadere dei sei mesi al 31 dicembre 2013) i redditi (d'impresa) saranno dichiarati dall'imprenditore individuale (circolare n. 54/02). Entro il 30 settembre l'imprenditore individuale presenterà un'unica dichiarazione Iva dotata di due moduli, uno proprio e uno riferito alla società. Se lo scioglimento è avvenuto nel 2014 la società presenterà in proprio tutti e tre i modelli relativi al 2013 entro il 30 settembre.