Controlli e liti

La variazione di domicilio in dichiarazione vale per tutte le nuove notifiche

L’ordinanza 9567/2020 della Cassazione in tema di residenza fiscale

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di Roberto Bianchi

Nell’ambito dell’accertamento ai fini delle imposte dei redditi la variazione del domicilio fiscale, indicata dal contribuente nella dichiarazione annuale o emergente da altro atto comunicato all’agenzia delle Entrate, costituisce azione idonea a rendere noto il nuovo domicilio all’amministrazione finanziaria ai fini delle notificazioni, dovendo in ogni caso tale ius variandi essere esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve uniformare la condotta di entrambi i soggetti nella relazione tributaria.

Peraltro, anche in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi (o in altra comunicazione inviata all’agenzia delle Entrate), è valida la notificazione dell’avviso perfezionatasi presso quest’ultimo indirizzo, atteso che l’indicazione del Comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo da parte del contribuente, ai sensi dell’articolo 58 del Dpr 600/1973, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento dell’amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta a controllare l’esattezza del domicilio.

La Cassazione
A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 9567/2020.
La controversia afferisce a un avviso di accertamento ai fini Irpef in seguito al quale il contribuente ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della regionale che ha accolto l’appello proposto dall’agenzia delle Entrate, ritenendo inammissibile l’originario ricorso del contribuente in quanto tardivamente proposto rispetto alla data di notifica (per compiuta giacenza) dell’avviso di accertamento, correttamente effettuata presso la residenza anagrafica della contribuente e non presso il domicilio dal medesimo eletto con una semplice comunicazione priva di effetto.

Nel merito, la ricorrente ha dedotto, ai sensi del n. 3 dell’articolo 360 del Codice di procedura civile, la violazione e falsa applicazione degli articoli 59 e 60 del Dpr n. 600/1973, per avere la Ctr ritenuto non correttamente effettuata, da parte del contribuente, la variazione di domicilio fiscale, statuendo pertanto la validità della notifica dell’atto impositivo dell’agenzia delle Entrate a un domicilio diverso da quello comunicato.

La competenza
Come è noto, ogni atto impositivo deve essere emesso dall’organo territorialmente competente e, con riferimento all’ufficio dell’amministrazione finanziaria, la Corte suprema ha sancito come lo stesso deve essere individuato, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 31 del Dpr 600/1973, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente (Cassazione, sentenza 5358/2006).

La disposizione prevede, nel dettaglio, che la competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata (Cassazione, sentenza 11170/2013).

In base all’articolo 58 del Dpr 600/1973, il contribuente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale, permanendo, in caso contrario, la competenza territoriale dell’ufficio individuato in riferimento al precedente domicilio. Sulla vicenda, anche la Corte di cassazione, in ossequio al menzionato postulato, ha stabilito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la variazione del domicilio fiscale del contribuente deve essere effettuata con un atto specificamente indirizzato all’amministrazione finanziaria, permanendo, in caso contrario, la competenza territoriale dell’ufficio individuato in riferimento al “precedente” domicilio (Cassazione, ordinanza 21290/2014).

Non essendo stato contestato il fatto che nel 2011 il contribuente avesse effettuato regolare comunicazione di variazione di domicilio fiscale all’agenzia delle Entrate in base all’articolo 58 del Dpr 600/1973, il collegio di legittimità ha ritenuto nulla la notifica dell’atto impositivo (per compiuta giacenza, articolo 8 della legge 890/1982) in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto agli specifici fini, con la conseguenza che l’impugnazione proposta dal contribuente doveva ritenersi, a tutti gli effetti, tempestiva.


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