La vecchia sospensione giudiziale blocca gli interessi
Niente interessi al 4,5% in caso di sospensione giudiziale dell’atto impositivo concessa entro il 31 dicembre 2015 e di successiva revoca per soccombenza. Tali interessi sono dovuti solo dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore del comma 8-bis dell’articolo 47 del Dlgs 546/92. Queste le conclusioni cui è giunta la Ctp Matera con la sentenza 322/01/2017 del 29 novembre e segnalata da un lettore a ilmiogiornale@ilsole24ore.com.
Secondo l’articolo 39 del Dpr 602/73, in caso di impugnazione del ruolo da parte del contribuente, l’ufficio può disporre la sospensione amministrativa in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Ctp, con l’applicazione degli interessi al 4,5% sulle somme sospese e che risultano poi dovute a seguito della pronuncia del giudice. L’articolo 47 del Dlgs 546/92 consente al ricorrente di chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione dell’atto, con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria, sempreché dall’atto impugnato possa derivargli un danno grave e irreparabile. Il collegio provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
Fino al 31 dicembre 2015, l’ articolo 47 riguardante la sospensione giudiziale non prevedeva nulla sull’applicazione e sulla misura degli interessi sulle somme sospese. Successivamente, l’articolo 9, comma 1, lettera r), n. 4) del Dlgs 156/2015 ha aggiunto il comma 8-bis all’articolo 47 del Dlgs 546/1992: in base a tale modifica, dal 1° gennaio 2016, durante la sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa pari attualmente al 4,5 per cento.
Tuttavia, anche per gli anni antecedenti al 2016, gli uffici delle Entrate, in base a una direttiva, hanno da sempre sostenuto l’applicabilità degli interessi al 4,5% (nota protocollo 2011/141776 del 30 settembre 2011). E, infatti, anche nel caso esaminato dalla Ctp di Matera, l’Ufficio, ancorché si trattasse di sospensione giudiziale dell’atto impugnato concessa prima del 1° gennaio 2016, aveva iscritto a ruolo gli interessi nella misura del 4,5%. Il collegio però non ha condiviso tali conclusioni, osservando che l’introduzione della nuova norma ha contribuito a confutare la tesi dell’ufficio. Infatti, laddove l’applicazione in via analogica alla sospensione giudiziale prima del 2016 dell’interesse del 4,5% fosse stata legittima, non vi sarebbe stato alcun bisogno di introdurre il nuovo comma 8-bis. Qualora invece il legislatore avesse inteso confermare e non innovare che tale interesse risultasse già applicabile prima del suo intervento, lo avrebbe fatto con norma di interpretazione autentica.