Lavori agevolati da detrazioni ordinarie, lo stato legittimo non è obbligatorio
L’attestazione non è richiesta per i bonus ordinari (facciate, ecobonus etc.) ma potrebbe servire per mettere “al sicuro” gli sconti
È bene chiedersi se le innovazioni riguardanti la Cila superbonus, disposte dal decreto Semplificazioni al comma 13-ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020, possano riguardare anche altri regimi agevolativi; e quindi se, come ci si chiede spesso, anche gli interventi ricadenti nell’ecobonus e nel sismabonus ordinario, nel bonus facciate, nel recupero del patrimonio edilizio esistente, possano giovarsi dei due elementi di novità contenuti in tale norma.
Ci si riferisce, in primo luogo, all’obbligo di attestare lo stato legittimo degli immobili, che la novella non richiede più come requisito ai fini della spettanza del superbonus; avendolo sostituito con la presentazione dell’apposita Cila semplificata, attestante il titolo abilitativo della costruzione o il provvedimento di legittimazione dell’immobile (o il completamento della costruzione ante 1° settembre 1967).
In secondo luogo ci si riferisce alla nuova disciplina fiscale, dettata dalla novella in deroga alle regole generali di cui agli articoli 49 Dpr 380/2001, 16-bis comma 9 del Dpr 917/1986 e 4 del Dm 41/1998, per la quale la detrazione non può più venir meno in conseguenza delle irregolarità urbanistiche dell’immobile, ma solo del mancato adempimento degli obblighi ora connessi alla Cila (omessa, incompleta o infedele in punto legittimità dell’immobile), ovvero in conseguenza di lavori difformi rispetto alla Cila stessa.
Occorre capire se i restanti interventi edilizi diversi dal 110% possano essere svolti anch’essi senza la previa attestazione dello stato legittimo dell’immobile, senza il timore che la detrazione fiscale spettante possa essere richiamata a tassazione in conseguenza di eventuali abusi edilizi.
La risposta a tali dubbi appare chiara, se si considera che le norme di agevolazione fiscale sono sempre eccezionali e quindi da interpretarsi restrittivamente; e che le regole speciali, dettate per connotare regimi agevolativi in maniera ancora più specifica, non possono essere estese automaticamente (o per analogia) a regimi per i quali non sono espressamente previste.
In conseguenza di ciò, deriva che i lavori agevolabili diversamente dal 110% non possono avvantaggiarsi della Cila speciale superbonus (e dovranno essere oggetto di titoli abilitativi edilizi a sé stanti, in maniera non difforme dal passato) e che essi pertanto non potranno trarre vantaggio dalla regola speciale applicabile al solo 110%, la quale limita le ipotesi di decadenza dei benefici fiscali alle mere situazioni di irregolarità o incompletezza della Cila semplificata. Perciò, le relative detrazioni resteranno esposte all’applicazione delle norme generali sopra citate, che ne subordinano la spettanza al fatto che l’immobile non sia connotato da profili di abusività insanabile.
Per altro verso, ciò non significa che le restanti agevolazioni diverse dal 110% richiedano necessariamente, quale requisito per il loro riconoscimento, l’attestazione dello stato legittimo degli immobili prima dell’inizio dei lavori. Tale adempimento, a rigore, non è richiesto da nessuna norma di agevolazione fiscale: fermo restando che è rimessa ai contribuenti la valutazione caso per caso se procedere a tale indagine, allo scopo di riscontrare sin dall’inizio l’eventuale presenza di difformità urbanistiche rilevanti e di procedere alle sanatorie edilizie del caso (laddove possibili), mettendo al sicuro le detrazioni d'imposta.