Lavori non ancora iniziati, varianti, preliminari: chi è rimasto a metà nel blocco delle cessioni
La maggioranza è impegnata a trovare correttivi per chi è stato colto a metà del guado dal blocco delle cessioni: ecco le situazioni più ricorrenti
Mentre il decreto legge 16/2023 affronta il suo percorso in Parlamento, il relatore in commissione Finanze alla Camera, Andrea de Bertoldi, ha ribadito nella terza puntata di Sportello superbonus l’impegno della maggioranza a trovare dei correttivi per chi è stato colto a metà del guado dal blocco delle cessioni.
Le soluzioni andranno messe nero su bianco (lunedì 6 marzo scade il termine per gli emendamenti), ma nel frattempo è utile vedere quali sono i casi più delicati emersi in questi giorni.
Lavori agevolati dai bonus ordinari non ancora iniziati
Tutti coloro che puntavano a fare la cessione o lo sconto in fattura per i bonus edilizi diversi dal superbonus si trovano la strada sbarrata se non hanno presentato la Cila o avviato i lavori entro il 16 febbraio. Sono casi frequenti per gli interventi in edilizia libera, come la sostituzione delle finestre, l’installazione di una nuova caldaia o di un condizionatore.
Un primo ordine di problemi riguarda chi non ha ancora avviato i lavori (anche perché spesso il “cantiere” si risolve in uno o due giorni di installazione), ma ha già svolto diverse attività o pagamenti, ad esempio:
● è stata emessa (ed eventualmente pagata) una fattura che riporta lo sconto in fattura. Ora lo sconto è vietato per legge, ma come regolarsi in questi casi? Magari il cliente non è più interessato all’acquisto a prezzo pieno, e certo il fornitore non può fare lo sconto se non matura il credito d’imposta. Prima di procedere con note di accredito e/o annullamenti, però, conviene attendere eventuali correttivi dal Parlamento;
● è stata emessa (ed eventualmente pagata) una fattura per la quale il committente era convinto di poter fare la cessione. Ora la cessione è vietata: c’è da capire se il committente ha capienza per sfruttare la detrazione, se è ancora intenzionato a proseguire i lavori e se il cambio normativo può generare contenziosi tra le parti;
● è stato firmato un ordinativo o un contratto tra le parti, che nella maggior parte dei casi non avrà data certa. Potrebbe essere uno scambio di email ordinarie, non Pec, o la firma di un documento cartaceo: oggi questi documenti non bastano a salvare la cessione, se i lavori non sono iniziati, e pare difficile che il Parlamento possa prevedere un rimedio.
Un secondo ordine di problemi riguarda chi i lavori li ha iniziati, ma non ha titoli abilitativi per dimostrarlo. La prassi delle Entrate consente di predisporre un’autocertificazione, ed è ragionevole regolarsi così anche con la nuova normativa.
Il preliminare di vendita non registrato
Chi ha stipulato un contratto preliminare senza averlo registrato entro il 16 febbraio è tagliato fuori dallo sconto in fattura (e dalla cessione). Il punto che fa più discutere è che il termine di legge per registrare il compromesso è 30 giorni e alcuni contribuenti sono stati esclusi pur senza aver violato alcuna norma: ad esempio chi ha concluso il preliminare il 18 gennaio avrebbe potuto legittimamente registrarlo il 17 febbraio. Idem per tutti coloro che l’hanno stipulato successivamente.
Il tema riguarda l’acquisto di case ristrutturate da imprese (detrazione del 50% calcolata sul 25% del prezzo) sia il sismabonus acquisti in versione ordinaria (detrazione del 75 o 85% calcolata sul prezzo).
Delibere con cessione o sconto
In condominio non è raro trovarsi di fronte a situazioni in cui la delibera condominiale che approva i lavori è stata adottata entro il 16 febbraio, ma la Cilas non è ancora stata depositata. La cessione e lo sconto non sono più possibili, ma che fine fa oggi quella delibera?
Il problema è più civilistico che fiscale, ma non va sottovalutato, perché la delibera potrebbe aver approvato i lavori indicando contestualmente la volontà di procedere con una cessione del credito oggi vietata. O, ancora, potrebbe aver menzionato un’impresa affidataria dei lavori tramite una formula ormai impraticabile come lo sconto in fattura.
Le varianti
Nelle scorse settimane sono moltissimi i casi di condomini che hanno presentato una Cilas in bianco, con l’obiettivo di bloccare l’agevolazione al 110%, mettendo poi in conto integrazioni successive. Cosa succede, però, se la Cilas in variante arriva dopo il termine del 16 febbraio? Il caso è dubbio, però c’è il rischio molto concreto che, espandendo il perimetro dei lavori, una quota delle opere resti senza possibilità di cessione e sconto in fattura.
Cilas per i lavori trainati oltre la data
A questo caso, se ne accompagna un secondo, molto simile. È quello della Cilas su una singola unità agganciata alla Cilas condominiale. Se la prima rientra nel termine del 16 febbraio, la seconda sarà attratta automaticamente dalla disciplina più vantaggiosa? La risposta è negativa. Vale quanto detto per le varianti, a meno che non arrivino interpretazioni differenti: le nuove comunicazioni non possono allungare l’elenco di opere con cessione a disposizione.