Lavori in più anni e spese pagate in anticipo: come gestire lo snodo del 31 dicembre
La sentenza 42012/22 della Cassazione mette in dubbio la possibilità di portarsi avanti con i pagamenti se si vuol fare cessione o sconto in fattura. Il tema è delicato per i bonus facciate e barriere architettoniche del 75%
La fine dell’anno è sempre un momento importante per chi vuole sfruttare i bonus casa. E stavolta lo è ancora di più. In virtù del fatto che diverse agevolazioni sono in scadenza nel 2022 (bonus facciate, detrazione del 75% anti-barriere architettoniche, bonus mobili con massimale a 10mila euro anziché 5mila). Ma anche in virtù del più recente – e restrittivo – orientamento della Cassazione.
Il criterio della «spesa sostenuta»
La regola storica è che si guarda al «sostenimento della spesa», espressione usata praticamente in tutte le norme che regolano le varie detrazioni per il recupero edilizio, a partire dal capostipite, l’articolo 16-bis del Tuir dedicato al 36% (ora 50%). Perciò, le spese sostenute entro il 31 dicembre seguiranno le regole del 2022 (e saranno detraibili dalla dichiarazione reddituale presentata nel 2023) mentre quelle sostenute dal 1° gennaio ricadranno nell’annualità successiva.
Naturalmente, quando si parla di «sostenimento» della spesa si fa riferimento al momento di pagamento (data di effettuazione del bonifico tracciabile o di esecuzione degli altri pagamenti ammessi dal bonus mobili e dal bonus giardini), tranne che per i soggetti in regime d’impresa. Per questi ultimi, infatti, l’imputazione delle spese avviene secondo le regole generali di competenza fiscale (articolo 109 del Tuir), e ciò vale – in deroga alle regole generali – anche per le imprese in contabilità semplificata (circolare 24/E/2020) e, si ritiene, per gli altri soggetti con partita Iva che, ordinariamente, applicano il principio di cassa.
Fine lavori e spese anticipate
Il principio del sostenimento della spesa si è sempre portato dietro due corollari.
Il primo è che non occorre completare i lavori entro la fine dell’anno; naturalmente, i cantieri vanno poi ultimati per avere diritto ai bonus, anche se il Fisco non ha mai precisato entro quale termine (si vedano la circolare 28/E/2022 e l’articolo Bonus facciate e lavori non finiti, termine ultimo in bilico tra 2024 e 2027).
Il secondo corollario è che ci si può portare avanti con i pagamenti rispetto all’esecuzione dei lavori, anticipando il momento di sostenimento delle spese, se risulta favorevole. È quello che hanno fatto, ad esempio, tutti coloro che si sono affrettati con i bonifici nel 2021 per far ricadere nel bonus facciate al 90% (anziché al 60%) la maggior parte delle spese agevolabili.
Quest’ultima regola, in realtà, oggi è pacificamente applicabile solo se il contribuente ha intenzione di sfruttare il bonus direttamente in dichiarazione dei redditi, sotto forma di detrazione: in questa ipotesi è sufficiente che i lavori siano almeno iniziati – come richiesto per la prima volta dalla circolare 16/E/2021 – e poi si può procedere ad anticipare i pagamenti nel 2022 per detrarre già dal 2023. Quando invece si vuole utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito bisogna fare i conti con un quadro che sembrava chiaro e si è fatto a tinte fosche nelle ultime settimane:
● innanzitutto, la possibilità di anticipare le spese rispetto all’effettiva esecuzione dei lavori non si è mai applicata al superbonus, per il quale la stessa norma che prevede lo sconto e la cessione ha sempre chiesto che queste opzioni avvengano per Stati avanzamento lavori (Sal) e che i Sal siano al massimo due e non inferiori al 30% (articolo 121, comma 1-bis, del Dl 34/2020);
● per gli altri bonus minori la chance dell’anticipo è stata avallata da diverse indicazioni ufficiali, tra cui la risposta del 20 ottobre 2021 all’interrogazione parlamentare n. 5-06751. La pronuncia della Cassazione (penale) 42012, depositata l’8 novembre scorso, invece, chiede che anche in questi casi (si trattava, in particolare, di interventi sismabonus agevolati all’85%, ma il discorso viene esteso a tutti i bonus edilizi) la cessione del credito o lo sconto in fattura avvengano alla fine dei lavori o a stato d’avanzamento «previa emissione del Sal stesso da parte di un tecnico, che attesti: a) l’avvenuta esecuzione di una determinata porzione dei lavori agevolabili (che per il Superbonus deve essere almeno il 30% mentre negli altri casi la percentuale è libera, potendosi emettere fino a un massimo di 9 Sal); b) la congruità delle relative spese sostenute».
Come regolarsi a fine 2022
Per superare la lettura della Cassazione e restituire tranquillità ai contribuenti, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha chiesto una norma di interpretazione autentica da inserire nel Ddl di Bilancio 2023 che, in pratica, vada a tradurre in legge l’indicazione di prassi arrivata con il question time (si veda anche l’articolo Commercialisti e legge di Bilancio, bene la riduzione della pressione fiscale, più tempo per la sanatoria).
Di conseguenza, chi oggi vorrebbe portarsi avanti con i pagamenti – ad esempio per intercettare il bonus facciate del 60% prima della scadenza del 31 dicembre o il bonus barriere architettoniche del 75% di cui è in dubbio la conferma per i prossimi anni – dovrà tenere conto che sicuramente potrà usare la detrazione in dichiarazione dei redditi, perché questa possibilità non è stata negata neppure dalla Cassazione.
Se invece vuole sfruttare la cessione o lo sconto in fattura anche per pagamenti di importi non rappresentativi di lavori realizzati certificabili tramite Sal, dovrà decidere il da farsi:
● tenere conto dell’orientamento della Suprema corte e rinunciare;
● “scommettere” sulla prassi precedente e fare comunque la cessione o lo sconto sperando di non subire poi contestazioni;
● attendere l’eventuale varo di una norma interpretazione autentica che consenta di pagare in anticipo e fare cessione o sconto in fattura, la quale però potrebbe anche arrivare sul “filo di lana” della fine dell'anno.