Controlli e liti

Lavori di ristrutturazione, rimborso Iva anche per l’impresa affittuaria

Chiarimento dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 13162/2024, con riferimento a un’impresa unipersonale per i lavori fatti nell’agriturismo

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di Francesco Machina Grifeo

Sì al rimborso Iva per i lavori di ristrutturazione dell’agriturismo da parte della società che lo gestisce anche se non è proprietaria dell’immobile. L’importante precisazione arriva dalle Sezioni Unite, sentenza n. 13162 depositata martedì 14 maggio, che hanno risolto un conflitto giurisprudenziale sulla base della normativa e della giurisprudenza unionale.

In particolare, le Sezioni Unite con un principio di diritto hanno affermato che: «L’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’ Iva per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta». Nel 2018 (sentenza n. 11533), sempre le Sezioni, avevano espresso un analogo principio limitatamente però alla “detrazione” Iva.

La questione posta dalla Sezione tributaria rimettente, oggi risolta affermativamente, era dunque se il soggetto passivo abbia diritto al rimborso dell’Iva assolta per l’esecuzione di opere su beni di terzi di cui abbia la detenzione e, più in generale, se a tal fine i presupposti della detrazione e del rimborso debbano considerarsi o meno gli stessi.

Il caso partiva dall’atto di recupero, da parte del Fisco, di un rimborso Iva per 300mila euro (con 90mila euro di sanzioni) nei confronti del titolare di una impresa individuale a seguito di lavori di ristrutturazione di “fabbricati ed impianti” su un terreno che il contribuente deteneva in virtù di un contratto di locazione (quindi al di fuori della previsione dell’art. 30, terzo co., lett. c), Dpr 633/1972).

Sia la Ctp che la Ctr avevano dato ragione al contribuente. Le Entrate invece nel ricorso di legittimità hanno sostenuto la diversità dei due istituti della detrazione e del rimborso Iva e quindi la non pertinenza dell’orientamento estensivo, poiché le opere di ristrutturazione, ancorché riguardanti edifici ed impianti strumentali, insistevano su un terreno non di proprietà.

La Corte ricorda che un primo orientamento di legittimità afferma l’equivalenza di presupposti dei due diritti in oggetto, con l’unica condizione della “strumentalità” dei beni interessati per il soggetto passivo (Sez. 5, nn. 27813/2022, 215-36014/2021, 8389/2013); un secondo orientamento, segue un indirizzo restrittivo, e nega tale equivalenza invece nega (Sez. 5, nn. 24779/2015, 24518/2020).

Trattandosi di un tributo armonizzato, tuttavia, gioca un ruolo prevalente la giurisprudenza comunitaria orientata “nel senso della totale equiparazione di detrazione e rimborso”, quali strumenti diretti appunto a garantire il principio generale della “neutralità”. Dunque, prosegue la decisione, “per collocare la giurisprudenza di questa Corte all’interno dei principi di quella europea, non vi è alternativa ad un’interpretazione estensiva della disposizione legislativa interna”.

In particolare, all’espressione «acquisto .. di beni ammortizzabili», utilizzata dal legislatore IVA interno (art. 30, terzo comma, lett. c), Dpr 633/1972), va attribuito il significato – lato - di disponibilità di tali beni in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo, ferma in ogni caso la necessaria “strumentalità” dei beni (che comunque è presupposto generale della detraibilità dell’IVA ex art. 19, comma 1, Dpr 633/1972).

Più che alla nozione di “bene ammortizzabile” dunque, prosegue la Corte, si deve fare riferimento alla nozione - di «beni di investimento» che è quella utilizzata nella direttiva “rifusa” ( artt. 174, comma 2, lett. a) e comma 3, 188, comma 1, secondo periodo, e comma 2, 189, lett. a), 190, direttiva 2006/112/CEE) e che quindi risulta essere l’unico parametro al quale un’ interpretazione “conforme” deve affidarsi.

In definitiva, la disposizione legislativa va necessariamente estesa ai beni che, pur stricto sensu non ammortizzabili, sono comunque destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio-lungo, appunto quali “investimenti” (beni strumentali). Che poi, prosegue la decisione, è quanto “puntualmente avvenuto nel caso in esame, posto che il contribuente ha effettuato opere su beni di terzi che sono destinati, stabilmente, all’esercizio della sua attività imprenditoriale (agriturismo)”.

Pertanto, conclude la Corte, negare, in concreto, il diritto al rimborso Iva de quo equivarrebbe a violare il principio generale di neutralità secondo l’interpretazione datane dalla Corte di giustizia.

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