Adempimenti

Lavori solo sugli edifici interi

Il superbonus ha eliminato ogni riferimento alla premialità e rende possibili tutti gli interventi ammessi

di Andrea Barocci

Il superbonus ha eliminato ogni riferimento alla premialità e, inglobando le possibilità sia del bonus ristrutturazioni che del sismabonus, rende di fatto possibili tutti gli interventi ammessi per legge e quindi contenuti nelle normative tecniche per le costruzioni: dall’intervento locale o riparazione (come la sostituzione di una trave) alla demolizione e ricostruzione, passando per tutti i livelli di miglioramento sismico.

Occorre a questo punto tornare a leggere in maniera critica l’articolo principale da cui nascono tutte le possibilità: Dpr n. 917/1986, articolo 16-bis, sugli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, laddove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

L’articolo è stato scritto nel 1986, quando la normativa tecnica sulle costruzioni era ben lontana dal considerare le attuali possibilità d’intervento sugli edifici esistenti. Questi possono esplicarsi come segue. Oltre all’edificio nuovo, derivante dalla demolizione e ricostruzione e per il quale la sicurezza è definita a prescindere dalle norme tecniche in vigore, possiamo collocare un qualsiasi edificio esistente su una scala che va da 0 a 1, dove 0 è l’edificio non adeguato neppure alle azioni di servizio e 1 è l’edificio con il livello di sicurezza pari a quello nuovo. Definiamo quindi i seguenti interventi possibili:

Ointerventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;

Ointerventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati per le nuove costruzioni; per gli edifici ordinari il miglioramento deve essere almeno pari al 0,1;

Ointerventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati per le nuove costruzioni.

Un aspetto da non sottovalutare, in base al Tuir, è che questi interventi devono permettere la messa in sicurezza statica e comprendere interi edifici; questo aspetto è più stringente rispetto alle possibilità concesse dalle Ntc, e giustificato dal fatto che si tratta di un provvedimento fiscale di favore. La lettura che può essere data è che, ogni qual volta che si voglia fruire del 110%, sia necessario svolgere una corretta valutazione di sicurezza su tutta l’unità strutturale.

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