Lavoro sportivo, da luglio prelievo più alto sui compensi
Dal 1° luglio operativa la riforma soggetta però ad un prossimo correttivo. La prestazione di pubblici dipendenti deve avere l’ok dell’amministrazione
Mancano ormai pochi giorni all’entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021, recante la nuova disciplina per enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo. Si tratta dell’ultimo (e più controverso) provvedimento all’appello tenuto conto dei numerosi rinvii e interventi che lo hanno interessato negli anni. Non tutte le novità previste per lavoratori sportivi ed enti saranno tuttavia definitive da sabato 1° luglio. Ciò in quanto l’ultimo correttivo al decreto 36 – recante rilevanti modifiche per enti e lavoro sportivo – non ha ancora completato il suo iter di approvazione definitiva. Pertanto, solo al termine del percorso parlamentare previsto per la fine di luglio, sarà possibile disporre del testo definitivo.
In sostanza, dal 1° luglio entrerà in vigore il Dlgs 36/2021, con la precisazione che buona parte delle norme sarà tuttavia oggetto di successiva revisione. Si pensi, ad esempio, alla figura del lavoratore sportivo. Il Dlgs 36/2021 fornisce un elenco dei destinatari delle nuove norme fiscali e previdenziali, ivi inclusi i tesserati che, dietro corrispettivo, svolgono mansioni tra quelle necessarie per l’attività sportiva sulla base dei regolamenti degli enti affilianti. Manca tuttavia la possibilità di definire in modo unico e omogeneo un elenco delle mansioni che qualificano un rapporto di lavoro sportivo. È evidente che il riferimento ai regolamenti di ciascun organismo affiliante – attualmente se ne contano 77 – potrebbe determinare disparità applicative che non contribuiscono ad assicurare certezza e omogeneità alle migliaia di enti sportivi affiliati a diversi organismi.
Resta poi l’incognita sull’applicazione delle norme per coloro che operano in una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che prevede l’iscrizione in appositi albi. Per questi, l’esclusione dal novero dei lavoratori sportivi è sancita nello schema di correttivo e, in attesa della sua operatività, occorrerà verificare l’applicazione delle norme.
Ulteriore aspetto riguarda, poi, la soglia per l’inquadramento del lavoro come di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Solo una volta approvato il correttivo, passerà da 18 a 24 ore la soglia oraria settimanale legata alla durata delle prestazioni oggetto di contratto entro le quali non scattano presunzioni di lavoro subordinato. Dovranno, poi, essere sospesi tutti i rapporti in essere con i pubblici dipendenti, tra cui gli appartenenti ai gruppi sportivi militari, che dal 1° luglio non potranno svolgere alcuna mansione remunerata in mancanza di autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. Sul punto va considerato che la procedura del silenzio assenso – in base alla quale la richiesta di autorizzazione s’intende accolta decorsi 30 giorni dalla domanda – non è attualmente prevista dal testo normativo in vigore, ma solo dal correttivo sopra richiamato. Pertanto, dal 1° luglio dovranno essere sospesi tutti i pagamenti previsti dai contratti in vigore con i pubblici dipendenti.
A livello tributario, da luglio i compensi erogati ai collaboratori sportivi non beneficeranno più dell’esenzione fiscale di cui all’articolo 69, comma 2 del Tuir e non rientreranno più tra i redditi diversi, ma tra i redditi da lavoro (autonomo o subordinato) e sui premi corrisposti andrà applicata la ritenuta del 20% a titolo di imposta.
Oltre ai regimi di esenzione, già illustrati su queste pagine, scattano poi i nuovi obblighi di comunicazione dei rapporti di collaborazione da parte degli enti sportivi. Adempimenti, questi, che potranno effettuarsi direttamente tramite il Registro nazionale delle attività sportive anziché tramite professionisti abilitati. Mancano tuttavia le specifiche tecniche per assolvere all’obbligo comunicativo e, sul punto, solo con l’approvazione del correttivo sarà possibile fruire della proroga al prossimo 31 ottobre per versamenti fiscali e previdenziali, senza applicazione di sanzioni. Resta però obbligatorio dal 1° luglio procedere alla redazione dei contratti di lavoro sportivo e a effettuare le ritenute fiscali e previdenziali previste.