I temi di NT+Spazio imprese

Le agevolazioni alle nuove cooperative con procedura a sportello

Atteso in Gazzetta il decreto del Mise che chiarisce l’operatività dello strumento

immagine non disponibile

di Alessandro Sacrestano

Il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mise ha chiarito tutti gli aspetti operativi per l’applicazione delle agevolazioni destinate alla nascita di società cooperative secondo i dettami del Dm del 4 gennaio 2021 (Nuova Marcora). Oltre ai particolari relativi alle caratteristiche soggettive dei beneficiari, il decreto ribadisce alcuni aspetti sulla valutazione delle domande.

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello con domande da presentare direttamente alle società finanziarie partecipate ministeriali. Le società che ricevono le richieste valutano la concessione del prestito entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, periodo nel quale portano a termine le verifiche del Codice antimafia, del Registro nazionale aiuti, la regolarità contributiva e la verifica della disponibilità delle risorse.

Successivamente, si passa alla stipula del contratto di finanziamento agevolato entro 180 giorni dalla comunicazione della disponibilità delle risorse. Nel caso in cui il finanziamento sia concesso per la realizzazione di un programma di investimento da implementarsi ai sensi del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, le società finanziarie effettuano l’erogazione in più momenti, a stati di avanzamento lavori. Le erogazioni, esclusa la prima, possono essere concesse in anticipazione per un ammontare massimo pari al 25% del finanziamento.

Le agevolazioni sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione, incluse quelle concesse a titolo de minimis. Il decreto ricorda anche il regime dei controlli, in base al quale le cooperative beneficiarie trasmettono alle finanziarie la documentazione utile al monitoraggio.

La revoca scatta nei casi di: accertamento dell’assenza di uno o più dei requisiti; quando la società cooperativa beneficiaria abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; fallimento della società cooperativa beneficiaria, o apertura nei confronti della società di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività; mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni; mancata restituzione di due rate consecutive del finanziamento; per le agevolazioni concesse a fronte di investimenti da realizzarsi ai sensi del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, la mancata definizione del programma di investimento entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto o entro il maggior termine concesso; utilizzo del finanziamento agevolato per scopi diversi da quelli per cui il finanziamento agevolato è stato concesso.

La piena operatività della misura è rimandata al 15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.