Controlli e liti

Le aree adibite ad attività estrattive non sfuggono all’Imu

La sentenza 670/6/2021 della Ctr Abruzzo: decisiva la potenzialità edificatoria relativa ai fabbricati strumentali

di Federico Gavioli

Le aree adibite ad attività estrattive sono soggette a Imu poiché mantengono la loro potenzialità edificatoria con riferimento ai fabbricati strumentali a tali attività. È il principio affermato dalla sentenza 670/6/2021 della Ctr Abruzzo.

L’accertamento

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento del luglio 2018 emesso, nei confronti di una società, da un Comune e relativo all’Imu del 2013; tale avviso era stato impugnato dalla società davanti alla Ctp che lo aveva, però, solo parzialmente accolto.

La società nel ricorso davanti alla Ctr, tra le varie motivazioni, contestava anche che l’avviso di accertamento era illegittimo perché il Comune non aveva specificato le ragioni per le quali i terreni accertati erano stati considerati fabbricabili, sebbene lo strumento urbanistico non consentiva questo utilizzo, bensì quello estrattivo.

In sostanza il ricorso della società era incentrato sul fatto che tali terreni, secondo la disciplina urbanistica, erano destinati all’attività estrattiva, e non alla edificazione di fabbricati, e pertanto non erano qualificabili come «aree fabbricabili» ai fini Imu.

La decisione di secondo grado

I giudici tributari di secondo grado, nel respingere il ricorso, rilevano preliminarmente che in riferimento alla classificazione dei terreni, già la sentenza di primo grado ha affermato che i terreni ricadenti in zona E2 del piano regolatore generale (cosiddette zone agricole) sono esenti dal pagamento dell’Imu.

Per quanto concerne tutti gli altri terreni, oggetto dell’accertamento da parte del Comune e ricadenti nelle zone denominate «D7» e «E1 - D7» adibite, comunque, ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e i piani urbanistici comunali, in conformità al prevalente orientamento della Cassazione, la Ctr ribadisce il loro assoggettamento all’Imu, trattandosi di aree aventi potenzialità edificatoria sia pure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali, indipendentemente dal loro concreto utilizzo.

Il concetto di edificabilità è, di conseguenza, strettamente collegato a quello di potenzialità edificatoria.

Osserva la Ctr che l’area oggetto di contestazione, adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, non può certamente qualificarsi come agricola, ma non per questo è esente dal tributo, posto che è suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali. Non vale a escludere tale qualificazione la circostanza che l’area sia in concreto, destinata a cava e ad attività di estrazione, avendo rilievo esclusivamente la potenzialità edificatoria del terreno. A volere ritenere diversamente si introdurrebbe nell’ordinamento un’ipotesi di esenzione dall’imposta non prevista dalla legge, attività preclusa all’organo giudicante stante la tassatività dei casi di esenzione.

I precedenti giurisprudenziali

Va ricordato che nell’ordinanza 29276/2020 la Cassazione ha precisato che il concetto di «edificabilità» contenuto nell’articolo 1 del Dlgs 504/1992 considera, ai fini dell’applicabilità dell’imposta, la potenzialità edificatoria, potendo eventuali vincoli incidere solamente sulla determinazione del valore venale del bene.

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